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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.10.2005 30.2005.187

17. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·754 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli

Volltext

Incarto n. 30.2005.187/AMM 14237/408

Bellinzona 17 ottobre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 maggio 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 14237/408 del 20 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 25 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 20 maggio 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”; fattispecie constatata a __________, sul fondo n. __________ presso il __________, la mattina del 5 aprile 2005;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 50.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 27 maggio 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che in uno scritto del 25 luglio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 375bis CPC, l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1);

                                         che il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

                                         che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di querela 5 aprile 2005 da cui risulta che lo stazionamento del veicolo è avvenuto sul fondo n. __________ di __________, fra le 9.55 e le 10.15 del 5 aprile 2005);

                                         che il ricorrente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole di non avere commesso nessuna infrazione, giacché “in possesso dell’autorizzazione posteggio allievo nr. 5”;

                                         che la denunciante, in un rapporto 11 luglio 2005 cui il multato non ha presentato osservazioni, ha precisato che “l’autorizzazione n. 5 allegata dall’utente ci risulta, secondo la lista inviata dal __________, essere intestata al Sig. __________”, soggiungendo che “l’utente dovrà dimostrare con prove concrete che l’autorizzazione in suo possesso non è contraffatta”;

                                         che pur senza voler adombrare falsificazioni di sorta, l’autorizzazione allegata in fotocopia al ricorso non reca alcun elemento suscettibile di indicarne la titolarità; il documento potrebbe quindi senz’altro appartenere a terzi ed essere stato messo a disposizione del multato a posteriori;

                                         che incombeva pertanto all’insorgente – anche di fronte alle evocate precisazioni della denunciante – sostanziare o rendere quanto meno plausibile di essere egli medesimo beneficiario dell’autorizzazione in rassegna;

                                         che non avendolo fatto, la decisione impugnata merita in definitiva conferma, la sanzione inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;

                                         che il ricorso – infondato – deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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