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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.10.2005 30.2005.170

17. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·918 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

mancata riservazione all'interno di un pubblico esercizio di un terzo dello spazio per i non fumatori

Volltext

Incarto n. 30.2005.170 401 05

Bellinzona 17 ottobre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il vice cancelliere Curzio Andreoli in qualità di segretario per statuire sul ricorso 7 maggio 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 22 aprile 2005 n. 401 05 71/609 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 2 giugno 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 22 aprile 2005 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 300.- e messo a carico del medesimo una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 20.-- per i seguenti motivi:

                                         "Quale gerente del ristorante __________ di __________ non ha:

                                         -   riservato almeno un terzo dello spazio disponibile ai non fumatori,

                                         -   messo a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica”.

                                         I fatti sono stati accertati in occasione del controllo effettuato in data 16 aprile 2004 da un ispettore dell’ufficio competente. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 57, 61 e 66 Les pubb (RL 11.3.2.1) e 80 e 81 RLes pubb (RL 11.3.2.1.1).

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava con ricorso del 7 maggio 2005 davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Il ricorrente censura l’esistenza di un vizio formale rappresentato dalla mancata precisa indicazione nella decisione degli addebiti imputatigli e sostiene nel merito che non vi è stato consumo di bevande alcoliche da parte di minorenni e che le tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore di quello della bibita alcolica più economica sono da tempo a disposizione degli avventori del locale pubblico da lui diretto.

                                 C.     L’autorità amministrativa ha ribadito in data 2 giugno 2005 la propria posizione, postulando la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L’insorgente lamenta dapprima di non poter adeguatamente esporre le sue contestazioni, perché nella decisione di multa non sono indicate in modo chiaro e comprensibile le censure mosse nei suoi confronti.

                                         Quanto indicato nella decisione impugnata si riferisce agli accertamenti esperiti durante il sopralluogo del 16 aprile 2004 e alla lettera 13 maggio 2004. I rimproveri mossi ad RI 1, con riferimento al rapporto di ispezione 16 aprile 2004, sono stati compiutamente elencati nel rapporto di contravvenzione 16 febbraio 2005 e la risoluzione qui in esame rinvia esplicitamente a quest’ultimo.

                                         Ne discende che i motivi della contravvenzione sono perfettamente noti e desumibili dagli atti e che l’insorgente era quindi nella condizione di poter formulare le sue osservazioni in merito alle infrazioni imputategli.

                                         La censura deve pertanto essere respinta.

                                 3.     Per l’art. 57 Les pubb nei locali dove sono serviti cibi deve essere garantita un’appropriata ventilazione e almeno un terzo dello spazio disponibile deve essere riservato ai non fumatori.

                                         L’assenza di uno spazio di questo tipo è stata constatata in occasione dell’ispezione del 16 aprile 2004. Il ricorrente non censura siffatto accertamento restando del tutto silente al proposito.

                                         L’infrazione è quindi da considerare ammessa.

                                 4.     Giusta l’art. 61 Les pubb tutti gli esercenti sono tenuti a mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche a un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.

                                         Al riguardo RI 1 nel ricorso ha sostenuto: “vi segnalo che ho già provveduto da tempo ad evidenziare la loro fruibilità che tuttavia era già garantita prima della vostra intimazione.”

                                         Con questa affermazione l’insorgente ammette dapprima che la situazione non era conforme alle norme in materia perché ha dovuto provvedere “ad evidenziare la loro fruibilità”. In seguito non fornisce alcun elemento a comprova del fatto che le bevande erano già presenti, ancorché all’insaputa dei clienti, al momento del controllo dell’ispettore.

                                         Non vi è quindi motivo di discostarsi dall’accertamento del 16 aprile 2004, quando è stato constatato che sul listino dei prezzi non erano indicate tre bevande analcoliche a un prezzo inferiore della bevanda alcolica meno cara.

                                 5.     Questo giudice giunge così alla conclusione che RI 1 ha commesso le infrazioni rimproverategli.

                                         Per quanto concerne l’affermazione che non vi erano minorenni che hanno consumato bevande alcoliche non occorre entrare nel merito, perché una tale infrazione non è stata imputata al ricorrente.

                                 6.     Giusta l’art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb il gerente è punibile per infrazioni alla legislazione sugli esercizi pubblici, che sono sanzionate, in applicazione dell’art. 66 cpv. 1 Les pubb, con una multa da un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 10'000.-.

                                         La multa inflitta, pertanto, è contenuta nei limiti concessi dalla legge. Essa risulta altresì confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa.

                                         Ne consegue che il ricorso va respinto con la messa a carico dell’insorgente della tassa di giustizia e delle spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 57, 61 e 66 Les pubb, 80 e 81 RLes pubb, 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il presidente:                                                                            Il segretario:

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