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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.10.2005 30.2005.163

12. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·965 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

magazziniere sprovvisto del necessario permesso per svolgere tale attività.

Volltext

Incarto n. 30.2005.163 05 523/202

Bellinzona 12 ottobre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 17 maggio 2005 presentato da

RI 1, __________, difeso da:

contro

la decisione n. 05 523/202 del 25 aprile 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni del 3 giugno 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                                                  A.          La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione del 25 aprile 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, addebitandogli inoltre la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-, per il seguente motivo: “ha lavorato in qualità di magazziniere, dal __________, a favore della ditta __________, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere tale attività” soggiungendo che “era al beneficio di un permesso di dimora annuale per occuparsi presso il medesimo datore di lavoro ma in qualità di aiutante”.

                                        La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6, 29 cpv. 1 OLS e 45 RLALPS-extra CE/AELS.

                                                                  B.          Contro tale risoluzione RI 1 è insorto con un ricorso del del 17 maggio 2005, postulando in sostanza l’annullamento della decisione impugnata.

                                                                  C.          La Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 3 giugno 2005, propone il rigetto del gravame.

considerato                        in diritto:

                                                                   1.          La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                                                   2.          L'art. 3 cpv. 3 LDDS prevede che lo straniero non domiciliato può assumere un impiego e un datore di lavoro può occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero (art. 6 OLS). Lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS).

                                         Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.- (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLALPS extra CE/AELS).

                                                                   3.          L’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato di avere lavorato quale magazziniere, sprovvisto del regolare permesso poiché “al beneficio di un permesso di dimora annuale per occuparsi presso il medesimo datore di lavoro ma in qualità di aiutante”.

                                                                   4.          L’insorgente ha ammesso quanto rimproveratogli, dichiarando: “Sono al beneficio di un permesso B per lavorare presso la ditta __________ – __________. __________. Per quest’ultima ditta iniziavo a lavorare in data 15.09.2003, come aiutante non qualificato, nel ramo degli impianti sanitari, riscaldamenti, ventilazioni. In data 04.10.04 il datore di lavoro inoltrava presso l’Ufficio degli stranieri a __________ la domanda per il cambiamento di professione. Infatti dal 01.04.04 la mia professione presso la ditta __________ di __________ è quella di magazziniere. Purtroppo il cambiamento in questione è stato fatto in ritardo. Devo dire che non ero al corrente che bisognava fare questo e credevo che era il datore che avrebbe provveduto in tal senso. Ho lavorato quindi senza autorizzazione dal 01.04.04 sino al 05.10.04” (cfr. verbale d’interrogatorio del 29 ottobre 2004).

                                                                   5.          Siffatta versione è confermata dai contratti tra il ricorrente e la ditta precitata (cfr. doc. D, E, F, G annessi al ricorso).

                                                                   6.          In sede ricorsuale, il multato sostiene invece che il cambiamento sarebbe stato puramente formale nel contratto, ma che in realtà egli avrebbe sempre svolto l’attività d’aiutante. A suffragio della propria tesi egli produce uno scritto della FLMO del 3 novembre 2004 (doc. J annesso al ricorso), nel quale si allega che il multato non ha mai svolto la mansione di magazziniere, e un rapporto di controllo dell’AIC (Associazione interprofessionale di controllo; doc. L pag. 2 annesso al ricorso) relativo al 17 dicembre 2004, in cui si attesta che l’interessato era su un cantiere e montava un impianto di riscaldamento con un altro dipendente della ditta __________.

                                                                   7.          Occorre notare che i documenti predetti si riferiscono a constatazioni posteriori al periodo in esame. Non è perciò escluso che dal 1° aprile al 5 ottobre 2004 l’insorgente abbia effettivamente lavorato come magazziniere. Non vi sono prove relative al periodo suddetto, quali potevano essere delle dichiarazioni dei colleghi del lavoratore, in merito all’attività da lui svolta. Anzi, dalla corrispondenza agli atti, emerge che, secondo il datore di lavoro, egli “svolgeva solo compiti da magazziniere” (cfr. doc. L pag. 1 annesso al ricorso).

La precisazione nel contratto (cfr. doc. G annesso al ricorso) conferma il cambiamento di mansione. Inoltre il ricorrente medesimo ha ammesso di svolgere la professione di magazziniere nel periodo incriminato (cfr. verbale d’interrogatorio del 29 ottobre 2004).

                                                                   8.          Ciò posto, questo giudice giunge al convincimento che il multato abbia effettivamente trasgredito le norme enunciate nella decisione impugnata.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6, 29 cpv. 1 OLS e 45 RLALPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1   .

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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