Incarto n. 30.2005.157 05 506/205
Bellinzona 10 ottobre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Martina Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 maggio 2005 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione 29 aprile 2005, n° 05506/205 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione Bellinzona,
viste le osservazioni del 27 maggio 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 29 aprile 2005 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha ritenuto RI 1 colpevole di aver lavorato “in qualità di cucitrice, __________ a favore della ditta __________, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.”
che in applicazione della pena l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 50.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-;
che contro tale risoluzione RI 1 è insorta con un ricorso del 10 maggio 2005 nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa;
che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 maggio 2005, propone il rigetto del gravame e quindi la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);
che lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS);
che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);
che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata - in applicazione delle norme citate - di avere lavorato in qualità di cucitrice sprovvista di regolare autorizzazione;
che a verbale l’insorgente dichiara che “la direzione mi comunicava che a partire dal primo di settembre, la ditta avrebbe cambiato denominazione da __________ a __________ e per tale motivo avrei dovuto notificare questo cambiamento presso l’URS competente. La responsabile del personale si recava presso l’URS di__________ per le pratiche relative a questi cambiamenti.”; precisa poi che “la mia autorizzazione per lavorare presso la __________ era valida fino al __________. Di fatto la __________ ha cessato la sua attività per fallimento il __________ e quindi io ero sempre alle loro dipendenze. Il 06 di settembre ho ricevuto il permesso per confinanti G per poter lavorare presso la __________ ed ho cambiato datore di lavoro.”
che dal contratto di lavoro risulta che “La Signora RI 1 è assunta dalla __________ __________ dal 1 settembre 2004; con durata indeterminata.”; essendo le due ditte due enti giuridici distinti, il passaggio dall’uno all’altro comporta un cambiamento del posto di lavoro;
che il permesso è valido dal 6 settembre 2004: di conseguenza non è coperto il periodo rimproveratole dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione; incomprensibilmente, lo scopo del soggiorno risulta peraltro essere ancora l’attività presso la __________, e non la __________;
che quindi a ragione la Sezione dei permessi e dell’immigrazione le ha inflitto una multa per aver lavorato sprovvista della necessaria autorizzazione;
che la sanzione inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che la natura particolare dell’impugnativa giustifica - in via eccezionale - di soprassedere al prelievo di una tassa di giustizia;
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6, 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1, __________, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).