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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.09.2005 30.2005.147

26. September 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·836 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

lavorato in qualità di ausiliaria di pulizia per un totale di ore 147 sprovvista del necessario permesso

Volltext

Incarto n. 30.2005.147 05 525/203

Bellinzona 26 settembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Alessandro Achini in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 aprile 2005 presentato da

RI 1  

contro

la decisione 29 aprile 2005 n. 05 525/203 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni del 3 giugno 2005 presentate dalla CRTE 1,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 29 aprile 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         “Ha lavorato in qualità di di ausiliaria di pulizia, dal __________ al __________, per complessive 147 ore, a favore della __________, __________, sprovvista del permesso della CRTE 1 che le consentisse di svolgere detta attività”, soggiungendo che l’interessata “era al beneficio di un permesso di dimora annuale per occuparsi presso altro datore di lavoro”.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS.

   B.  Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

         Sostiene che:

        “Ho portato il mio permesso di lavoro al datore di lavoro per la modifica del caso, a questo punto quelli dell’ufficio della __________ mi hanno detto che non era necessario fare questa procedura. Dicendomi così il datore di lavoro io ho pensato che la cosa era a posto e non mi sono più preoccupata del permesso”.

   C.  La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

1.         La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la       tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto  ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.       Giusta l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un  impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

 Lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto, professione

 e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS).

3.         È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c).

4.         Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).

5.         La CRTE 1 rimprovera come detto alla multata – in applicazione delle norme appena citate – di avere lavorato in qualità di ausiliaria di pulizia alle dipendenze della __________, __________, dal __________ al __________, sprovvista di regolare autorizzazione giacché “al beneficio di un permesso di dimora per occuparsi presso altro datore di lavoro”.

6.         La ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma afferma: “sapevo che avrei dovuto inoltrare la domanda di estensione attività, ma il datore di lavoro mi assicurò di non preoccuparmi e che non dovevo fare niente”.

7.         Le giustificazioni addotte dall’interessato a sostegno della sua buona fede non consentono tuttavia di scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.

8.         L’omissione del datore di lavoro non esimeva quindi la multata dall’obbligo di verificare, dal canto suo, presso un’autorità competente la necessità di inoltrare la domanda e di provvedervi personalmente.

9.         Le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

10.      La multa inflitta è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Vista la particolarità del caso si giustifica di prescindere dal prelievo di una

tassa di giustizia.   

Per questi motivi,

visti                                                                            gli art. 333 cpv. 3 CP; 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 1

                                       segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata é confermata.

                                 2.     Non si preleva tassa di giustizia; le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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