Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.08.2005 30.2005.144

2. August 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·457 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

ricorso tardivo

Volltext

Incarto n. 30.2005.144 8577/410

Bellinzona 2 agosto 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 26 aprile 2005 presentato da

RI 1

contro  

la decisione n° 8577/410 del 25 marzo 2005 emessa dalla CRTE 1,

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 A.     Il 26 aprile 2005 RI 1 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 25 marzo 2005 con cui la CRTE 1 gli ha inflitto una multa di fr. 220.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-,  per i seguenti motivi:

                                         “alla guida della vettura __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente.

                                         Inoltre non aveva con sé la licenza di condurre originale”.

                                 B.     La menzionata decisione intimata a mezzo raccomandata non è stata ritirata dal ricorrente ed è ritornata al mittente (cfr. documentazione agli atti), il quale ha provveduto a trasmettere nuovamente al destinatario una copia per conoscenza per posta semplice.

                                         Prima di addentrarsi nel merito occorre pertanto verificare la tempestività del ricorso e in particolare se il ricorrente ha ottemperato il termine perentorio di 15 giorni, previsto dall'art. 4 LPContr, per inoltrare il proprio gravame.

                                 C.     Il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse contare sulla notifica, cosa assodata nell'evenienza concreta dal momento che RI 1 ha presentato delle osservazioni in data 4 marzo 2005 (cfr. risoluzione impugnata).

                                         Nel caso in esame l'intimazione è avvenuta venerdì 25 marzo 2005; ammettendo nell’ipotesi più favorevole al ricorrente che la raccomandata sia stata avvisata lunedì 28 marzo si rileva come dal giorno successivo decorre il termine dei sette giorni di giacenza scaduto il 4 aprile 2005.

                                         A far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del gravame, scaduto in data 19 aprile 2005.

                                         Pertanto il ricorso spedito il 26 aprile 2005 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

                                 D.     Visto l’esito del gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica tassa di giustizia (art.15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso  è irricevibile.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

CRTE 1, RI 1

Il presidente:                                                                Il segretario:

30.2005.144 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.08.2005 30.2005.144 — Swissrulings