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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.09.2005 30.2005.131

8. September 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·826 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata. Disparità di trattamento. Tardiva contestazione della segnaletica

Volltext

Incarto n. 30.2005.131/AMM 9558/406

Bellinzona 8 settembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 aprile 2005 presentato da

RI 1

(  DI 1)

contro

la decisione n. 9558/406 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 20 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 1° aprile 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere posteggiato l’automobile targata ZH __________ – il 4 dicembre 2004 ad __________, presso l’autosilo __________ – “in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 20.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso dell’8 aprile 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle osservazioni del 20 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l’art. 30 cpv. 1 prima frase OSS il segnale “Divieto di fermata” (2.49) proibisce la fermata volontaria di veicoli dalla parte della strada provvista di tale avviso, e l’art. 19 cpv. 2 lett. a ONC vieta di parcheggiare dove la fermata non è permessa;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere posteggiato l’automobile targata ZH __________ – il 4 dicembre 2004 ad __________, presso l’autosilo __________ – “in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata” (cfr. la decisione impugnata, con richiamo del rapporto di contravvenzione allestito dalla polizia comunale);

                                         che l’insorgente fa valere quanto segue:

                                         “traversando il Parcheggio pubblico e vedendo che stava tutto occupato, pure due altre Macchine che stavano già ferme nel Parcheggio Bus, di fronte Auto Silo __________, targhate Ticino.

                                         Io o pensato l’inverno sabato sera è libero per tutti. Si come mia Moglie cammina male mi sono messo vicino alle altre due Macchine che erano già parcheggiate ca 1 ora, per andare in Chiesa.

                                         Nel ritorno trovai una contravvenzione, e le altre due Macchine niente, che stavano ancora prima di me, targhate Ticino, e la mia targhata Zurigo. [...]”;

                                         che ne desume, il ricorrente, una disparità di trattamento suscettibile di inficiare la procedura di contravvenzione;

                                         che una violazione della legge da parte dell'autorità non conferisce però al cittadino alcun diritto a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;

                                         che il ricorrente, nella specie, lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che l'autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l'asserita prassi illegale;

                                         che sotto questo profilo, nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata;

                                         che l’interessato adombra per la prima volta in una lettera del 27 aprile 2005 l’assenza di un cartello di divieto di fermata;

                                         che tale scritto, presentato oltre il termine – perentorio – di ricorso, si palesa finanche irricevibile, ragion per cui la censura non merita disamina;

                                         che anche volendo per avventura entrare nel merito della doglianza, è noto comunque sia a questo giudice che la segnaletica nel luogo dell’infrazione reca non solo l’indicazione “Parcheggio Bus Turistico”, ma anche un “divieto di fermata” per gli altri veicoli;

                                         che a ragione l'autorità di primo grado ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 120.–, pari alla sanzione prevista dall'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) per siffatto genere d’infrazione (n. 230.1), con relative tasse e spese;

                                         che il ricorso – infondato – deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

    .

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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