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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.08.2005 30.2005.116

31. August 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·763 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

manovra pericolosa; venditore multato dice però che alla guida vi era un potenziale acquirente del quale fornisce le generalità e il recapito; dubbi sull'autore dell'infrazione

Volltext

Incarto n. 30.2005.116/AMM 7050/401

Bellinzona 31 agosto 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 7050/401 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 6 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione dell’11 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere effettuato – il 26 novembre 2004 a Lugano, alla guida di un’Audi A4 targata TI __________U – “una manovra di svolta a sinistra transitando su una superficie vietata in prossimità di una curva senza visuale e ostacolando la circolazione dei veicoli circolanti in senso inverso”;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e spese per fr. 20.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 marzo 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle osservazioni del 6 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 90 n. 1 LCS e 78 OSS – di avere effettuato con un’Audi A4 targata TI __________U “una manovra di svolta a sinistra transitando su una superficie vietata in prossimità di una curva senza visuale e ostacolando la circolazione dei veicoli circolanti in senso inverso”, circostanza accertata da un agente della polizia comunale a Lugano, fra la via Lepori e le 5 Vie, il 26 novembre 2004 alle ore 11.23;

                                         che il ricorrente si dice invece assolutamente estraneo ai fatti, adducendo di avere messo quel giorno la vettura incriminata a disposizione di __________ – del quale aveva già fornito il recapito alla polizia con lettera 27 dicembre 2004 – per un giro di prova in vista di un possibile acquisto;

                                         che in un rapporto di contro osservazioni del 7 gennaio 2005, l’agente denunciante ha precisato quanto segue:

                                         “In data ed ora di cui sopra, notavo la vettura di marca AUDI A4 di colore nero targata TI __________.U, effettuare una manovra di svolta a sinistra in un tratto di strada dove le corsie sono divise da una superficie vietata, in prossimità di una curva senza visuale, creando pericolo alla circolazione che giungeva in senso inverso.

                                         Mi trovavo impossibilitato al fermo della succitata vettura, in quanto procedeva ad alta velocità in direzione autostrada e considerato il traffico, optavo di intimare telefonicamente la contravvenzione.

                                         Difatti, più tardi in sede rintracciavo telefonicamente il detentore della targa, sig. __________ (Carrozzeria __________ SAGL __________) lo stesso mi informava che quella mattina alla guida della suddetta vettura vi era il suo venditore, Sig. __________.

                                         Inoltre il Sig. __________ mi confermava di aver parlato con il __________, che ammetteva di aver commesso l’infrazione intimatagli, giustificandosi che aveva fretta. [...]”;

                                         che chiamato a esprimersi sul rapporto appena citato, l’insorgente ha ribadito il 24 gennaio 2005 la sua versione dei fatti, precisando di avere nel frattempo “contattato il Signor __________, ..., e mi è stato detto che effettivamente per la prova della vettura si è recato a Lugano, ...”;

                                         che raffrontando le dichiarazioni del multato con quelle dell’agente denunciante, questo giudice ritiene tutto sommato persistere un ragionevole dubbio sull’autore dell’infrazione, non essendo dato fra l’altro di conoscere il tenore del colloquio telefonico evocato dall’agente e risultando quanto meno strana l’asserita ammissione di colpa del multato verso il titolare della Carrozzeria (“__________mi confermava di aver parlato con il __________, che ammetteva ...”) in apparenza precedente la telefonata intesa proprio a notificare – per la prima volta – l’infrazione;

                                         che in siffatte evenienze, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 78 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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