Incarto n. 30.2005.115 05 239/208
Bellinzona 6 settembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 23 marzo 2005 presentato da
RI 1 difeso da: DI 1
contro
la decisione 11 marzo 2005 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 11 aprile 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione dell’11 marzo 2005 l’Ufficio giuridico della CRTE 1 ha riconosciuto il signor RI 1 colpevole di avere “impiegato in qualità di ragazza alla pari, la cittadina di stati terzi __________, 1982, sprovvista del permesso della CRTE 1 che le consentisse di svolgere detta attività” soggiungendo che “l’interessata era al beneficio di un permesso di dimora per soggiornare a scopo di studio”;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 170.--, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 10.--;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6, 10 cpv. 1, 29 cpv. 1 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 29 marzo 2005, nel quale postula l’annullamento e l’abbandono del procedimento contravvenzionale;
che nelle osservazioni dell’11 aprile 2005 l’Ufficio giuridico della CRTE 1 propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr;
che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato può assumere un impiego e un datore di lavoro può occuparlo soltanto qualora il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere tale impiego (art. 10 OLS);
che lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto, professione o Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS);
che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salariato sia pagato in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornata o a titolo temporaneo (lett. c);
che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.--; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);
che, come visto, l’Ufficio giuridico della CRTE 1 rimprovera al multato - in applicazione delle citate norme - di aver impiegato in qualità di ragazza alla pari una cittadina di uno stato terzo sprovvista di regolare autorizzazione;
che la persona in questione era infatti al beneficio di un permesso di soggiorno a scopo di studio;
che il ricorrente, nel verbale del 4 febbraio 2004 da lui sottoscritto, ha dichiarato che “è ovvio che, offrendo alla ragazza vitto e alloggio gratuiti, in cambio prestava il suo aiuto in casa, e questo nel periodo dal 15.09.2003 al 08.12.2003", data nella quale la ragazza ha definitivamente lasciato la Svizzera;
che l’insorgente nel proprio ricorso sostiene che “il fatto che la signora __________ desse un modesto aiuto nelle faccende domestiche durante la sua permanenza nella casa del dott. RI 1 non permette di concludere che tra la signora __________ ed il dott. RI 1 sia sorto un rapporto di lavoro quale ragazza alla pari. Questo tipo di rapporto consiste infatti nello svolgimento delle mansioni domestiche quale attività principale e nella frequentazione della scuola quale attività accessoria”. Cio che, a suo dire, nel caso concreto non sarebbe assolutamente avvenuto. A sostegno della propria tesi, il ricorrente assevera inoltre che l’indicazione sulla notifica di partenza della signora __________ della sua funzione quale ragazza alla pari sia stata soltanto il frutto di una svista;
che le giustificazioni avanzate dal ricorrente non sono atte ad annullare la decisione emessa dalla CRTE 1. Questi sbaglia infatti quando asserisce che non vi è violazione dell’art. 6 OLS “visto che non è stata svolta nessuna attività lucrativa da parte della signora __________ né tantomeno dell’art. 10 cpv. 1 visto che la signora __________ aveva un regolare permesso come studente (...) né infine dell’art. 29 cpv. 1 visto che lo statuto di studentessa della signora __________ è rimasto il medesimo per tutta la durata del soggiorno”. Come visto, giusta l’art. 6 OLS, che limita l’effettivo degli stranieri, è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che di norma è abbinata ad una retribuzione, anche se essa viene nella fattispecie esercitata a titolo gratuito. Inoltre, secondo l’art. 10 OLS, il datore di lavoro deve assicurarsi che il dipendente sia in possesso del valido permesso di soggiorno. In questo caso la ragazza aveva ottenuto un permesso “L”, con il quale era stata concessa la possibilità di soggiornare in Svizzera esclusivamente per effettuare degli studi, ma non per esercitare attività lucrative, nemmeno a titolo gratuito;
che, del resto, le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CPS);
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, con accollamento al procedente della tassa di giustizia e delle spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6, 10 cpv. 1, 29 cpv.1 OLS; 45 RLaLPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia è di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all’art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza ( art. 272 PP).
4. Intimazione a:
Il giudice: Il segretario: