Incarto n. 30.2005.113/AMM 6686/403
Bellinzona 30 agosto 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 marzo 2005 presentato da
RI 1 (difeso dall’ DI 1)
contro
la decisione n. 6686/403 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 6 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 4 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “messo in circolazione la vettura TI __________ avente i vetri laterali anteriori non sufficientemente trasparenti. Il veicolo aveva pure applicato al parabrezza una fascia adesiva non conforme alle prescrizioni”; circostanze accertate dalla polizia il 1° ottobre 2004 a Balerna;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese per fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 marzo 2005, nel quale postula l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 6 aprile 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che sulle prove offerte, la documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non è il caso di disporre altri complementi istruttori,
il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere “messo in circolazione la vettura TI __________ avente i vetri laterali anteriori non sufficientemente trasparenti. Il veicolo aveva pure applicato al parabrezza una fascia adesiva non conforme alle prescrizioni”; fatti accertati dalla polizia la notte del 1° ottobre 2004, verso le ore 23.00, alla presenza del figlio del detentore;
che l'insorgente non nega di per sé, dal profilo oggettivo, la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole – fra l’altro – di come le modifiche illecite siano state applicate a sua insaputa dal figlio, al quale egli aveva prestato la vettura da alcune settimane;
che sempre stando al multato, egli “non si è mai accorto di quest’ultima operazione né il figlio gli ha mai riferito in merito. Come detto, il ricorrente fa spesso turni irregolari e lavora anche di notte. Egli non nega di aver (forse) visto il veicolo in oggetto parcheggiato, magari di notte o alla sera, ma non ha mai rilevato che era stata applicata una pellicola oscurante anche sui vetri anteriori, né aveva motivo di pensare che il figlio avesse ‘completato’ il lavoro del garagista, con un’opera ‘fai da te” (ricorso, pag. 5 punto 9 in fine);
che in concreto nulla induce a dubitare di quanto addotto dal ricorrente, né è possibile affermare che il difetto fosse in qualche modo riconoscibile per il multato; tant’è che la stessa Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;
che in simili evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili di imputare soggettivamente l’inosservanza al multato, s’impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi,
visti gli art. 29, 93 n. 2 LCS; 71 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria: