Incarto n. 30.2004.98/pg 5127/201
Bellinzona 21 settembre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere __________ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 5 marzo 2004 presentato da
RI1 F
contro
la decisione 27 febbraio 2004 emessa d _CRTE1
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Il 5 marzo 2004 RI1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 27 febbraio 2004 con cui _CRTE1 gli ha inflitto una multa di fr. 340.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 30.-, per aver circolato, alla guida della vettura __________ sull'autostrada a velocità superante gli 80 km/h prescritti.
Velocità accertata con apparecchio radar: 113 km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza: 107 km/h.
2. In data 6 agosto 2004 questa Autorità ha scritto con regolare notifica al
ricorrente quanto segue:
"in applicazione dell'art. 15 LPcontr, invitiamo a versare a titolo di anticipo per tasse e spese, l’importo di fr. 250.00 entro il 30 agosto 2004 sul c.c.p. __________).
Se è utilizzato il servizio degli ordini collettivi SOC è determinante la data di scadenza indicata dall’utente del SOC alla "Posta Svizzera, Postfinance" e non la data dell’ordine da voi impartito alla banca. Se incaricate una banca, dovete provvedere perchè essa esegua il vostro ordine tempestivamente.
In assenza di pagamento entro il termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
3. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il ricorso 5 marzo 2004 inoltrato da RI1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
F
Il presidente: Il segretario: