Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.02.2005 30.2004.357

11. Februar 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,188 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

svolta a destra con allargamento a sinistra

Volltext

Incarto n. 30.2004.357/KRM 27469/203

Bellinzona 11 febbraio 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per statuire sul ricorso 15 novembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione 5 novembre 2004 n. 27469/203 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni del 7 dicembre 2004 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti.

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 5 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.-- e alle spese di fr. 70. --, per i seguenti motivi:

                                         "alla guida della vettura TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra”.

                                         Fatti accertati il 7 agosto 2004 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                         Date le circostanze del caso in esame, non appare necessario disporre l’audizione testimoniale postulata implicitamente dall’insorgente, in quanto non suscettibile di apportare rilevanti delucidazioni al fine del giudizio, tenuto conto che l’infrazione risulta già – come si dirà nel proseguo – dalle dichiarazioni del multato stesso.

                                 2.     Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).

                                         L’art. 36 cpv. 1 LCStr prescrive che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della carreggiata.

                                         Per l’art. 13 cpv. 5 ONC il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato di essersi spostato verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra e di aver in seguito voltato nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra, collidendo pertanto con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra.

                                 4.     L’insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e di aver correttamente esposto l’indicatore di direzione destro; ed aggiunge inoltre “di solito quello che sta dietro non deve aspettare la manovra di quello che lo precede, quando ha una freccia inserita?”.

                                         Non giova tuttavia al ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

                                         Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive assicurazioni.

                                 5.     Nella fattispecie concreta, il ricorrente intendeva svoltare a destra per immettersi su un’altra strada secondaria. Prima di operare il cambiamento della direzione di marcia non si teneva verso il margine destro della carreggiata, bensì si spostava a sinistra per agevolare la svolta (verbale d’interrogatorio del 7 agosto 2004 e ricorso del 25 novembre 2004), poiché considerava piuttosto stretto l’accesso alla strada laterale.

                                         Trattandosi di una manovra insolita, atta a mettere in pericolo altri utenti della strada, essa doveva essere eseguita con la massima prudenza: in particolare, prima di svoltare a destra, l’insorgente avrebbe dovuto controllare se da tergo sopraggiungessero dei veicoli e, in caso affermativo, fermarsi ed attendere che gli stessi fossero passati.

                                         Nel caso in esame è indubbio che il multato, dopo essersi spostato a sinistra e prima di iniziare la svolta verso destra, ha omesso di controllare mediante gli specchietti retrovisori la posizione della vettura che sapeva avere alle proprie spalle (verbale d’interrogatorio del 7 agosto 2004) e per tale ragione è entrato in collisione con la stessa.

                                         È dunque per negligenza che il multato nè si è sincerato della posizione effettivamente occupata dalla vettura sopraggiungente da tergo, né ha cercato di capire se l’altro protagonista avesse compreso le sue reali intenzioni.

                                         Questo, a maggior ragione, tenuto conto che l’insorgente, nell’atto di spostarsi a sinistra per poter effettuare la manovra di svolta a destra, è andato ad occupare uno spiazzo che permette l’incrocio di due veicoli, incrementando così il rischio di trarre involontariamente in “inganno” il conducente che aveva alle proprie spalle.

                                         In conclusione, se avesse prestato la debita attenzione al traffico retrostante, l’insorgente si sarebbe senz’altro accorto dell’approssimarsi e della vicinanza del veicolo investitore ed avrebbe pertanto atteso prima di eseguire la manovra di svolta, evitando così il sinistro; e questo indipendentemente da un’eventuale manovra scorretta del conducente del veicolo retrostante.

                                         Il quesito a sapere se il multato abbia effettivamente e regolarmente segnalato con l’apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di marcia può pertanto restare indeciso, tenuto conto che la segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola il conducente dall’usare la necessaria prudenza.

                                 6.     In simili circostanze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori che ricostruiscono con precisione la dinamica dell’incidente, perviene al convincimento che il multato abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla CRTE 1 e ciò a prescindere dall’eventuale colpa ascrivibile all’altro conducente.

                                         La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

30.2004.357 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.02.2005 30.2004.357 — Swissrulings