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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.09.2004 30.2004.285

28. September 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·268 Wörter·~1 min·3

Zusammenfassung

ricorso irricevibile poiché tardivo

Volltext

Incarto n. 30.2004.285/pg 04 794/703

Bellinzona 28 settembre 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 13/24 settembre 2004 presentato da

 RI 1   

contro  

la decisione 28 maggio 2004 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                            in fatto ed in diritto

                                 A.     Con scritto 13 settembre 2004, ma spedito in data 24 settembre 2004,  RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-.

                                 B.     Si rileva che la menzionata decisione è stata regolarmente intimatata al ricorrente il 28 maggio 2004 e non è stata ritirata; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente dal momento che decorre dopo il settimo giorno di giacenza della raccomandata.

                                         Pertanto il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

                                 C.     Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 13/24 settembre 2004 inoltrato da  RI 1  è irricevibile.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi  fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                Il segretario:

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