Incarto n. 30.2004.284/AMM 21899/207
Bellinzona 25 agosto 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 settembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 21899/207 del 3 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 23 settembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 3 settembre 2004, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di non avere osservato con la propria vettura, il 28 maggio 2004 in via Madonnetta a Lugano, “una segnalazione semaforica indicante ‘fermata’ (luce rossa) creando pericolo alla circolazione”;
che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 9 settembre 2004, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 23 settembre 2004, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che il presidente della Pretura penale ha disposto il 7 dicembre 2004 un complemento istruttorio, cui alla ricorrente è stata data occasione di presentare osservazioni con ordinanza del 2 giugno 2005;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;
che per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase OSS), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di non avere osservato, la mattina del 28 maggio 2004 in via Madonnetta a Lugano, mentre si trovava a bordo della propria Opel Zafira A 18 targata TI __________, “una segnalazione semaforica indicante ‘fermata’ (luce rossa) creando pericolo alla circolazione”;
che la ricorrente fa valere invece la sua estraneità ai fatti imputatile, adducendo di essere stata in quel periodo assente all’estero (cfr. in particolare il verbale del 21 gennaio 2005 allegato al complemento istruttorio disposto dal presidente della Pretura penale, pag. 2 risposta 6: “Sono partita il 25 maggio 2004 per recarmi in Germania, al 26 maggio 2004 sono stata a Monaco dove ho effettuato un prelevamento di denaro (doc. A), poi sono passata via Austria in Italia in medesima data (26 maggio 2004) (doc. B). In data 27 maggio 2004 ho fatto benzina a Tuscania (Italia) (doc. C). In data 28 maggio ho preso un caffè a Tuscania (doc. D). In data 1 giugno, allorquando ho ricevuto la chiamata del cpl __________, mi trovavo ancora nei Giardini della Villa Borghese a Roma (doc. E). Dal doc. A risulta che sono ritornata in Svizzera il 3 giugno 2004, prova ne è che ho effettuato un pagamento alla COOP di Chiasso”);
che i giustificativi evocati dall’insorgente a sostegno della sua versione (allegati A-E al verbale d’interrogatorio 21 gennaio 2005) attestano invero i predetti movimenti all’estero, ma non l’autore dei medesimi, salvo il doc. A da cui nulla però si evince sul luogo in cui si trovava la multata la mattina del 28 maggio 2004;
che al riguardo, in un rapporto del 7 febbraio 2005 (allegato 3 al complemento istruttorio citato) l’agente denunciante ha avuto modo di rilevare quanto segue:
“In data 28 maggio 2004 mi trovavo in Via Lurati angolo Via Madonetta e ho visto l’autovettura di marca ‘Opel Zafira A18”, targata TI __________ che, transitando con luce semaforica rossa, stava per causare un incidente con l’autovettura targata TI __________, guidata, dopo accertamenti dal signor __________”;
che siffatta versione è stata confermata dall’automobilista appena citato, il quale ha precisato di avere “marcato immediatamente su di un foglietto di carta il numero di targa che corrisponde a quello indicatomi. La persona alla guida era una donna dell’età compresa tra i 50 e 60 anni” (verbale del 10 febbraio 2005, allegato 4 al complemento istruttorio citato);
che la multata, nel già citato interrogatorio di polizia del 21 gennaio 2005, ha riconosciuto dal canto suo di essere proprietaria del veicolo in rassegna e di non averne dato le chiavi a nessuno “né in passato né il 28 maggio 2004” (cfr. il relativo verbale, pag. 1 risposte 1–3);
che di fronte alle versioni concordanti dell’agente denunciante e dell’altro automobilista, non si vede come l’interessata possa ragionevolmente negare di essere stata al volante della vettura incriminata e sostenere nel contempo di non averne concesso la guida a terzi;
che le censure ricorsuali e le risultanze istruttorie, in siffatte evenienze, non consentono di dubitare che la multata conducesse lei medesima la propria
vettura nel momento in cui è stata constatata l'infrazione;
che dato quanto precede, nulla induce in definitiva a scostarsi dalla fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado;
che l'entità della multa, per altro verso, è proporzionata alla gravità dell'infrazione e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata alla colpa e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso va dunque respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).