Incarto n. 30.2004.272/pg 19950/205
Bellinzona 16 settembre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 6/8 settembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione 13 agosto 2004 emessa d CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Con scritto 6 settembre 2004, ma spedito in data 8 settembre 2004, RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 13 agosto 2004 con cui CRTE 1 gli ha inflitto una multa di fr. 120.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo TI __________ prima di un'intersezione a meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale.
B. Si rileva che la menzionata decisione intimata a mezzo raccomandata non è stata ritirata dal ricorrente ed è ritornata al mittente, il quale ha provveduto a trasmettere nuovamente al destinatario una copia per conoscenza per posta semplice.
Prima di addentrarsi nel merito occorre pertanto verificare la tempestività del ricorso e in particolare se il ricorrente ha ottemperato il termine perentorio di 15 giorni, previsto dall'art. 4 LPContr, per inoltrare il proprio gravame.
C. Il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse contare sulla notifica, cosa assodata nell'evenienza concreta dal momento che il RI 1 non ha presentato osservazioni nei termini di legge assegnatigli (cfr. risoluzione impugnata).
Nel caso in esame l'intimazione è avvenuta venerdì 13 agosto 2004; ammettendo nell'ipotesi più favorevole al ricorrente che la raccomandata sia stata avvisata lunedí 16 agosto si rileva come dal giorno successivo decorre il termine dei sette giorni di giacenza, scaduto pertanto il 23 agosto 2004.
A far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, scaduto in data 7 settembre 2004.
Pertanto il ricorso spedito il giorno successivo è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso inoltrato l'8 settembre 2004 da RI 1 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: