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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.09.2004 30.2004.264

22. September 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,086 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2004.264/AMM 20160/203

Bellinzona 22 settembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con ________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 6 settembre 2004 presentato da

_____________

contro

la decisione n. 20160/203 del 20 agosto 2004 emessa d _CRTE1

viste                                  le osservazioni del 15 settembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 20 agosto 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 180.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 16 giugno 2004 in territorio di Comano:

                                         "Alla guida della motoleggera ______ circolava nell'abitato di Comano a velocità eccessiva (oltre 60 km/h) nonostante il vigente limite a 50 km/h. Il veicolo superava pure la velocità massima autorizzata per detta categoria di veicoli. Da un controllo indicativo effettuato con apparecchio 'scootoroll' è risultata una velocità potenziale aggirantesi sui 79 km/h";

                                         che ______ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 6 settembre 2004 in cui nega qualsivoglia eccesso di velocità e postula una riduzione della multa;

                                         che in uno scritto del 15 settembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 14 lett. b, 219 cpv. 1 e 2 OETV – la commissione delle seguenti infrazioni: "Alla guida della motoleggera _______ circolava nell'abitato di Comano a velocità eccessiva (oltre 60 km/h) nonostante il vigente limite a 50 km/h. Il veicolo superava pure la velocità massima autorizzata per detta categoria di veicoli. Da un controllo indicativo effettuato con apparecchio 'scootoroll' è risultata una velocità potenziale aggirantesi sui 79 km/h" (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione 21 giugno 2004 e alle contro osservazioni 20 luglio 2004 della polizia comunale);

                                         che l'insorgente non contesta la trasgressione inerente all'irregolarità del proprio veicolo; egli nega però di avere circolato a velocità eccessiva, facendo valere quanto segue (ricorso, punto 3):

                                         "In un primo tempo la Polizia comunale di Comano ha concluso al superamento della velocità ritenendo di aver accertato tale infrazione mediante apparecchio 'Scootoroll' (cfr. intimazione di contravvenzione). Ora, il fatto che la mia motoleggera potesse raggiungere una velocità superiore ai 45 km/h (…), non prova certo che io circolassi a un'andatura superiore al limite consentito (cfr. mie osservazioni 2 luglio 2004).

                                         Con controsservazioni 20 luglio 2004 …, l'agente di polizia sostiene di avermi seguito sin tanto che ha avuto la possibilità di fermarmi aggiungendo che si constatava che la velocità era di oltre i 60 km/h, senza però dire sulla base di quali strumenti sia avvenuto quest'accertamento, che in ogni caso contesto.

                                         Inoltre, …, contesto recisamente che si sia reso necessario il mio inseguimento e che sia stata la Polizia a fermarmi. Al contrario, la sera del 16 giugno 2004, unitamente a mio fratello _____ (pure oggetto di contravvenzione), giunto in prossimità della rotonda di Cureglia ho notato la presenza dell'auto della polizia ferma all'altezza del posteggio per gli autobus che si trova oltre la rotonda in territorio di Cureglia. Svoltando a destra in direzione di Comano mi sono spontaneamente fermato nel posteggio della RTSI, là dove si è pure fermato il veicolo della polizia per gli accertamenti del caso. Ora, siccome il posteggio della RTSI dista ca 600 metri dalla rotonda, ben può essere che il veicolo della polizia, come detto fermo oltre la rotonda, abbia dovuto circolare alla velocità che mi viene contestata per potermi raggiungere, ciò non prova però che io circolassi oltre al limite consentito anche perché, sapendo di non essere in regola con la mia motoleggera, non avevo certo motivo di farmi notare proprio dagli agenti di polizia.

                                         D'altro canto rilevo che al momento del fermo l'agente di polizia mi ha giustamente fatto osservare che non ero in regola con il motoveicolo che avevo sbloccato prima del tempo e che per questo avrei ricevuto una contravvenzione, ma mai ha accennato al fatto che circolassi a velocità eccessiva e superiore al limite consentito …";

                                         che l'insorgente ne conclude per lo "stralcio di quest'infrazione" (ricorso, punto 4) o se non altro – "nella denegata ipotesi di conferma della decisione impugnata" – per una congrua riduzione della multa e degli oneri in considerazione della sua situazione finanziaria di studente senza reddito (punto 5);

                                         che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio di quest'autorità;

                                         che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

                                         che in concreto questo giudice, raffrontando le dichiarazioni di polizia di cui agli evocati rapporti 21 giugno 2004 e 20 luglio 2004 con la versione – lineare e circostanziata – fornita dal ricorrente, non riesce a pervenire al convincimento che quest'ultimo sia effettivamente incorso nell'eccesso di velocità rimproveratogli dall'autorità di primo grado;

                                         che, persistendo un ragionevole dubbio, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto da siffatto addebito;

                                         che la decadenza dell'eccesso di velocità, per il quale l'allegato 1 all'OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 303.1 lett. b), giustifica una riduzione della multa da fr. 180.– a fr. 60.–, l'adeguamento di tasse e spese di primo grado e la rinuncia a prelevare oneri dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 14 lett. b, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a ________ è inflitta una multa di fr. 60.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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