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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.12.2004 30.2004.251

6. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,166 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

mancata osservanza degli ordini di un agente di polizia, omissione di allacciarsi le cinture di sicurezza e rifiuto di esibire la licenza di condurre

Volltext

Incarto n. 30.2004.251/pg 19537/210

Bellinzona 6 dicembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 25 agosto 2004 presentato da

RI 1    

contro

la decisione 13 agosto 2004 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni presentate dalla Sezione della Circolazione, Camorino

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 13 agosto 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 260.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "alla guida della vettura TI __________ non osservava gli ordini di un agente di polizia rifiutandosi pure di esibirgli la licenza di condurre. Ometteva pure di allacciarsi la cintura di sicurezza"

                                         Fatti accertati il 21 maggio 2004 in territorio di Locarno.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv. 1, 57 cpv. 5 litt. a, 90 cifra 1, 99 cifra 3, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3a cpv. 1, 96 ONC, 67 cpv. 1 OSStr;

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce in particolare che non é stato in grado di allacciare le cinture perché ha dovuto eseguire una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio e che non gli è stata richiesta la licenza di condurre.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

                                         Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     In casi speciali la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione (art. 3 cpv. 6 LCStr).

                                         Per l'art. 10 cpv. 4 LCStr il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero, mentre per l'art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.

                                         Ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

                                         In particolare, per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni date dagli agenti di polizia (art. 67 cpv. 1a OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     Preliminarmente si osserva come il ricorrente giustamente non contesta nel proprio gravame l'infrazione relativa al mancato rispetto di un ordine dell'agente di polizia; infatti dagli atti si desume chiaramente l'atteggiamento non conforme alle norme della circolazione dell'insorgente, secondo il quale "visto il comportamento poco esemplare del vostro agente che pretendeva una manovra assurda e poco sensata, ho ritenuto che non sapesse fare correttamente il suo lavoro. Mancandogli di rispetto nello stesso sistema che lui fece con noi mi sono allontanato nella direzione di corsa" (cfr. lettera di RI 1 del 28 maggio 2004 all'indirizzo della Polizia di Locarno).

                                 4.     Per quanto attiene all'omissione di allacciare le cinture di sicurezza si rileva che l'insorgente, seppur a conoscenza di questa infrazione dal momento che era menzionata nell'intimazione di contravvenzione del 21 maggio 2004, in un primo tempo non vi fa alcun riferimento e nemmeno la contesta (cfr. ibidem), mentre successivamente nell'allegato ricorsuale si limita ad affermare che "per quanto concerne le cinture posso solo dire di non essere stato in grado di allacciarle per il fatto che ho dovuto fare una manovra di retromarcia per uscire dal posteggio" (cfr. ricorso 25 agosto 2004).

                                         Tuttavia dagli atti, per bocca dell'insorgente medesimo, si evince che "alle 10.25 finito le verifiche, uscito dal parcheggio, continuavo la mia marcia nella stessa direzione da cui sono pervenuto. L'agente di polizia che suppongo il suo compito, come menzionato nel rapporto di intimazione era quello di preposto al disciplinamento del traffico, ci fermava senza forme di riconoscimento […]" (cfr. lettera di RI 1 del 28 maggio 2004 all'indirizzo della Polizia di Locarno).

                                         È quindi evidente che il ricorrente al momento del fermo dell'agente non stava effettuando alcuna manovra di retromarcia, poiché aveva già lasciato il parcheggio e si stava dirigendo altrove; di conseguenza aveva l'obbligo di allacciarsi le cinture, che, anche se fossero state regolarmente slacciate per poter effettuare la manovra di retromarcia descritta, avrebbero dovuto essere riallacciate prima di proseguire nella direzione di marcia.

                                         Ciò posto il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione imputatagli.

                                 5.     Per quanto riguarda la licenza di condurre si rileva che l'agente di polizia nel suo rapporto si è espresso in modo dettagliato e credibile, precisando che "giunto alla mia altezza, vista la situazione [il ricorrente] è stato invitato a ritornare da dove era venuto. Il denunciato in modo arrogante dichiarava che non l'avrebbe fatto e che non riceveva ordini da un agente della polizia comunale. Nuovamente invitato a retrocedere il conducente si rifiutava. Invitato a presentare le licenze, il suindicato ha nuovamente rifiutato di attenersi alle disposizioni di polizia attraversando la zona riservata […]" (cfr. rapporto informativo del 17 giugno 2004 della polizia di Locarno).

                                         Nel ricorso l'insorgente si limita per contro a sostenere - in modo generico e senza addurre ulteriori particolari - che non gli è stata richiesta la licenza.

                                         Si deve quindi concludere che la disobbedienza agli ordini della polizia si estende anche alla presentazione della licenza di condurre.

                                 6.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                 7.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv. 1, 57 cpv. 5 litt. a, 90 cifra 1, 99 cifra 3, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3a cpv. 1, 96 ONC, 67 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 25 agosto 2004 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la decisione n° 19537 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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