Incarto n. 30.2004.228/AMM 16770/208
Bellinzona 24 settembre 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 luglio 2004 presentato da
RI1
contro
la decisione n. 16770/208 del 16 luglio 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 19 agosto 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 luglio 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 10 aprile 2004 in territorio di Mendrisio:
"ha autorizzato a circolare con la vettura __________ una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre";
che __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 luglio 2004 in cui postula l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 19 agosto 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 10 cpv. 2 prima frase LCS chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre;
che chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta è punito con l'arresto o con la multa (art. 95 n. 1 cpv. 3 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato di avere – in violazione delle predette norme – "autorizzato a circolare con la vettura __________ una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre";
che il ricorrente nega qualsivoglia reato, adducendo di essere stato scagionato dal Procuratore pubblico per i medesimi fatti;
che in effetti il magistrato inquirente ha decretato il 26 luglio 2004 un non luogo a procedere nei confronti dell'interessato per l'infrazione in rassegna, sottolineando come "dall'inchiesta esperita risulta che [egli] aveva consegnato le chiavi del proprio veicolo a [C.F.], persona senza licenza di condurre, non perché si mettesse alla guida ma unicamente perché gli recuperasse il portamonete lasciato nell'abitacolo, per cui non sono emersi sufficienti indizi o prove atte a suffragare il prospettato reato";
che ciò posto, non vi sono motivi per scostarsi dalle conclusioni del Procuratore pubblico, tant'è che la stessa Sezione della circolazione – preso atto delle doglianze ricorsuali – si è rimessa al giudizio di quest'autorità;
che s'impone pertanto di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2 e 95 n. 1 cpv. 3 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria: