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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.09.2004 30.2004.198

9. September 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,053 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2004.198/ 14356/202

Bellinzona 9 settembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con ________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 giugno 2004 presentato da

________,

contro

la decisione 18 giugno 2004 n. 14356/ 202 emessa d _CRTE1

viste                                  le osservazioni 16 luglio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     _CRTE1 con decisione 18 giugno 2004 ha inflitto a ______ una multa di fr. 100.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-- e alle spese di fr. 10.--, per i seguenti motivi:

                                         "alla guida del veicolo _______ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stavano transitando alcuni pedoni".

                                         Fatti accertati il 18 aprile 2004 in territorio di Biasca.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS, e 6 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Sostiene che i fatti descritti dal Sgt _____ nel rapporto di contravvenzione 21 aprile 2004 non corrispondono a quelli indicati nella risoluzione dell'Ufficio giuridico di Camorino 18 giugno 2004. Infatti nel primo risulta "…omettendo di concedere regolare precedenza a due pedoni che si trovavano sul marciapiede e che avevano la chiara intenzione di attraversare la carreggiata, sulle strisce pedonali", nella risoluzione risulta invece "…ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stavano transitando alcuni pedoni" (sottolineature nostre). La ricorrente sostiene che l'intenzione dei due pedoni non era così evidente, visto che si trovavano all'estremità opposta del marciapiede e non sul bordo come chi sarebbe intenzionato ad attraversare. Aggiunge inoltre che, al momento dei fatti qui analizzati, non vi era traffico e che i pedoni avevano tutto il tempo di attraversare il campo stradale prima del suo arrivo.

                                 C.     La Polizia cantonale, nelle contro-osservazioni 9 luglio 2004, precisa che effettivamente la risoluzione non rispecchia quanto citato nel rapporto di contravvenzione. Ribadisce che i pedoni avevano chiaramente manifestato la loro intenzione di attraversare il campo stradale e che si trovavano sul marciapiede in prossimità del cordolo. Aggiunge che in senso opposto alla marcia, si trovava già fermo il conducente di un'autovettura poiché aveva notato che i pedoni stavano per attraversare la carreggiata.

                                         Riconferma pertanto il rapporto di contravvenzione.

                                 D.     _________, con lettera 16 luglio 2004, prende atto delle argomentazioni ricorsuali e si astiene dal formulare osservazioni, lasciando all'autorità competente la più ampia facoltà di giudizio.

                                 E.     La ricorrente, invitata con lettera 20 luglio 2004, non ha preso posizione sulle contro-osservazioni della Polizia.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L'art. 33 cpv. 1 LCS enuncia che il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata.

                                         Inoltre l'art. 6 cpv. 1 ONC prevede che davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza ad ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere quest'obbligo.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCS).

                                 3.     Nella fattispecie la ricorrente solleva, giustamente, l'inconformità del testo contenuto nel rapporto di contravvenzione con quello della risoluzione. Nel primo, come detto, i pedoni risultano ancora sul marciapiede, mentre nella seconda si trovano già sul passaggio pedonale. Trattasi di un manifesto errore di trascrizione.

                                         È d'obbligo però sottolineare che entrambe le fattispecie sono contenute nella stessa norma (art. 6 cpv. 1 ONC) e l'infrazione ad entrambe è punibile allo stesso modo. Condizione per l'avverarsi della seconda fattispecie è la chiara manifestazione della volontà del pedone di attraversare la strada.

                                         Ciò posto la Polizia cantonale, nelle sue contro-osservazioni, non si limita a confermare che i pedoni si trovavano sul marciapiede, ma sconfessa la tesi della ricorrente dando ulteriori e precisi dettagli che vanno a completare il quadro dei fatti al momento in cui ha accertato l'infrazione:

                                         precisa infatti che le persone erano in prossimità del cordolo vicino alla corsia percorsa dalla multata.

                                         La ricorrente afferma che l'intenzione dei pedoni "…non era così evidente…". Questo però non trova riscontro nelle osservazioni della Polizia: infatti a comprova della reale volontà dei pedoni vi è il fatto che un altro utente della strada proveniente in senso opposto a quello della ricorrente aveva già arrestato il proprio veicolo per permettere loro l'attraversamento della strada. L'intenzione degli stessi era dunque già stata percepita da un automobilista che addirittura si trovava sulla corsia opposta, ovvero più lontano dai pedoni rispetto alla ricorrente.

                                         Infine, non giova alla ricorrente aggiungere che in quel momento non vi era traffico e che i pedoni "avrebbero avuto tutto il tempo di attraversare prima del mio arrivo". L'obbligo imposto dalla legge di concedere la precedenza ai pedoni è indipendente dalle condizioni di traffico e soprattutto indipendente dal fatto che i pedoni possano attraversare il campo stradale prima o dopo il passaggio del proprio veicolo.

                                 4.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto.

                                       Ritenuto che la ricorrente può essere stata indotta a ricorrere a causa dell'incongruenza risultante tra il rapporto di contravvenzione e la risoluzione, si ritiene opportuno, nonostante la soccombenza dell'insorgente, prescindere dalla riscossione di tasse e spese dell'attuale giudizio.

per questi motivi,                visti gli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS; 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 25 giugno 2004 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

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