Incarto n. 30.2004.158/pg 9213/202
Bellinzona 17 maggio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 5 maggio 2004 presentato da
__________ __________
contro
la decisione 16 aprile 2004 emessa da ___________
letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. Con scritto 3 maggio 2004, ma spedito il 5 maggio 2004, __________ __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 16 aprile 2004 con cui ___________ gli ha inflitto una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10, per aver posteggiato il veicolo __________ fuori dai posti delimitati.
B. Si rileva che contro la menzionata decisione il ricorrente aveva la facoltà di interporre ricorso alla Pretura penale, così come indicato in calce alla stessa.
La decisione è stata notificata all'insorgente il 19 aprile 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 4 maggio 2004.
Pertanto il ricorso, inoltrato in data 5 maggio 2004, è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 maggio 2004 inoltrato da __________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il cancelliere: