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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.05.2004 30.2004.158

17. Mai 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·274 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2004.158/pg 9213/202

Bellinzona 17 maggio 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 5 maggio 2004 presentato da

__________ __________

contro  

la decisione 16 aprile 2004 emessa da ___________

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato,                     in fatto ed in diritto

                                 A.     Con scritto 3 maggio 2004, ma spedito il 5 maggio 2004, __________ __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 16 aprile 2004 con cui ___________ gli ha inflitto una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10, per aver posteggiato il veicolo __________ fuori dai posti delimitati.

                                 B.     Si rileva che contro la menzionata decisione il ricorrente aveva la facoltà di interporre ricorso alla Pretura penale, così come indicato in calce alla stessa.

                                         La decisione è stata notificata all'insorgente il 19 aprile 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 4 maggio 2004.

                                         Pertanto il ricorso, inoltrato in data 5 maggio 2004, è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

                                 C.     Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 5 maggio 2004 inoltrato da __________ è irricevibile.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                Il cancelliere:

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