Incarto n. 30.2004.136/pg 7213/203
Bellinzona 5 maggio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 13 aprile 2004 presentato da
____________ ____________ ____________, ____________, rappr. da: ____________ ____________, ____________,
contro
la decisione 26 marzo 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, ___________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della circolazione con decisione 26 marzo 2004 ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 120.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo ____________ su un marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1,5 metri per i pedoni.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv.2, 90 cifra 1LCStr e 41 cpv.1 bis ONC.
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
3. La Sezione della circolazione propone di annullare la decisione 26 marzo 2004 in quanto la ricorrente non ha commesso l'infrazione imputatale.
4. Il ricorso deve essere accolto dal momento che la ricorrente - come risulta agli atti - non è l'autrice dell'infrazione rimproveratale, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura nei confronti dell'autore di tale infrazione.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr; 43, 90 LCStr; 41 ONC;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 13 aprile 2004 è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n°______/______ del ____________ 2004 emessa dalla Sezione della Circolazione.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, ___________, ____________ ____________, per il tramite di ____________ ____________, ____________,
Il presidente: Il cancelliere: