Incarto n. 30.2004.124/pg 32815/008
Bellinzona 14 aprile 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso __________ 2004 presentato da
__________ __________
contro
la decisione __________ novembre 2003 emessa __________ ___________
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Con scritto __________ __________ 2004, ma inoltrato in data __________ __________ 2004, __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione __________ __________ 2003 con cui ___________ gli ha inflitto una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per aver ostacolato la marcia ad una ciclista sopraggiungente in senso inverso la quale cadeva ferendosi leggermente.
B. Si rileva che contro la menzionata decisione il ricorrente aveva la facoltà di interporre ricorso alla Pretura penale così come indicato in calce alla stessa; non avendone fatto uso nel termine perentorio di 15 giorni, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, ma unicamente in data 5 aprile 2004, si deve concludere che il termine per la presentazione del ricorso è scaduto infruttuosamente .
Pertanto il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Abbondanzialmente si aggiunge che anche nell'eventualità di considerare alla stregua di un ricorso lo scritto ____________________ 2004 indirizzato al Ministero pubblico, lo stesso sarebbe, per i medesimi motivi esposti in precedenza, tardivo.
D. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 aprile 2004 inoltrato da RI1 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il cancelliere: