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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.01.2004 30.2004.1

8. Januar 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·782 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2004.1/pg 34952/004

Bellinzona 8 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con per statuire sul ricorso _________  _________ 2003 presentato da

_________ _________,   _________,

(patrocinato dall' avv. _________ _________, _________)

contro

la decisione _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione _________ _________ 2003, n° _________ /_________, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                       "alla guida del veicolo TI _________ ha circolato nell'abitato di _________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.

                                       Velocità accertata con apparecchio radar: 86 km/h.

                                       Velocità punibile dedotta la tolleranza: 81 km/h."

                                         Fatti accertati l'_________ _________ 2003 in territorio di _________. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2  e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.1 lit.a ONC e 22 cpv.1 OSStr.

                                   B.   Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

considerato                      in diritto

                                 1.     Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr                                .

                                 2.     2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

                                         · le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;

                                         · i delitti previsti dalla LCStr;

                                         · le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in

                                          cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure

                                          qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3

                                          RALALCStr 26.10.1985).

                                        L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni

                                        punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una

                                        distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo

                                        per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.

                                        2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione

                                        dei limiti di velocità, il conducente, che in abitato supera di 25 km/h o più la

                                        velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione

                                        grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di

                                        un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).

                                3.     3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver

                                        circolato ad una velocità di 81 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),

                                        superando quindi di 31 km/h il limite di 50 km/h ivi vigente. Alla luce della 

                                        giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente

                                        considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della

                                        circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della

                                        predetta legislazione.

                                       Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.

                                       Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione operata tramite radar è o meno corretta.

                                        3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti

                                        trasmessi al Ministero pubblico.

Per questi motivi                 visti gli art. 32 cpv. 2  e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto.

                                         1.1 La decisione _________ _________ 2003 n° _________ /_________ del Dipartimento Istituzioni è

                                               annullata.

                                         1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino, _________ _________, _________ Avv. _________ _________, _________, _________ Ministero pubblico, Lugano

Il presidente:                                                                  Il cancelliere:

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