Incarto n. 30.2003.77/KRM 7001/008
Bellinzona 4 luglio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso _________ _________ 2003 presentato da
_________ _________, domiciliato a _________, _________, difeso da: Avv. _________ _________, _________,
contro
la decisione _________ 2003 (ris. n. _________ /_________) emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione _________ 2003, n. _________ /_________, il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a _________ _________, _________, una multa di fr. 540.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 40.--, per i seguenti motivi:
"alla guida del veicolo _________ ha circolato a velocità eccessiva su un tratto contrassegnato dalla limitazione a 120 Km/h. La velocità accertata per il tramite di un veicolo inseguitore di polizia provvisto delle apposite apparecchiature di rilevamento consentite dalle istruzioni federali sui controlli di velocità del _________.98. è stata di 176 Km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 158 Km/h."
Fatti accertati il _________ 2002 in territorio di _________. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 2e3e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
C. Il Dipartimento delle istituzioni propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
2. 2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
· le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
· i delitti previsti dalla LCStr;
· le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr 26.10.1985).
L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
Una contravvenzione grave ai sensi della predetta norma è data quando da un esame delle circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione di cui trattasi,
entri in considerazione una pena dell'arresto. La gravità riferita alle
contravvenzioni non riguarda quindi solo una caratteristica propria
dell'infrazione, ma va considerata tenendo conto anche delle sue possibili
conseguenze, nonché dei motivi che hanno spinto l'autore ad agire violando le regole della circolazione (Rep. 1994, pag. 273 segg.).
2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei limiti di velocità, il conducente, che in autostrada supera di 35 km/h o più la
velocità massima consentita, si rende di principio, senza riguardo alle
circostanze concrete, colpevole di un'infrazione grave alle norme della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto
(DTF 123 II 106 cons. 2c; DTF 124 II 259 cons. 2b; DTF 124 II 475 cons. 2a).
3. 3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver
circolato ad una velocità di 158 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),
superando quindi di 38 km/h il limite di 120 km/h ivi vigente. Alla luce della
giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente
considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della
predetta legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in
esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione,
secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2
RALCStr. Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione
operata tramite inseguimento è o meno corretta.
3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi al Ministero pubblico.
Per questi motivi,
visti gli art. 32 cpv. 2e3e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 5 ONC, 6, 7 LALCStr , 4 lett. f,
47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione _________ 2003, n. _________ /_________, del Dipartimento delle istituzioni è annullata.
1.2. Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
_________ _________, _________, Avv. _________ _________, _________, Sezione della circolazione, Camorino, Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, _________ (z.H. Herrn _________) Ministero pubblico, Lugano
Il presidente: La segretaria: