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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.05.2003 30.2003.66

16. Mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·614 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.66/ROC/MAM 03 131/108

____________ 16 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 29 gennaio 2003 presentato da

_________ _________,  _________,

contro

la decisione 17 gennaio 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________,

viste                                  le osservazioni  presentate in data 28 febbraio 2003 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________, ;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                            in fatto

                                 A.     Con decisione 17 gennaio 2003 (emanata a seguito di un rapporto di contravvenzione dell’Ufficio regionale degli Stranieri, avverso il quale il ricorrente, benché regolarmente invitato in tal senso, non ha formulato osservazione alcuna al riguardo) la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________, ha inflitto a _________ _________, _________, quale responsabile del personale del Bar _________ SA, _________, una multa di Fr. 100.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per non avere egli tempestivamente comunicato al competente Dipartimento la cessazione dell’attività lavorativa, con effetto al 31 gennaio 2002, della signora _________ _________, cittadina croata, allora dipendente del precitato esercizio pubblico in qualità di cameriera.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ è insorto con tempestivo ricorso 29 gennaio 2003. Il ricorrente afferma segnatamente che il ritardo nella segnalazione sarebbe da addebitarsi alla vecchia gestione che non gli avrebbe fornito tempestivamente, al momento del trapasso del locale di cui sopra e avvenuto nel corso del mese di gennaio 2002, tutta la necessaria documentazione.

                                 C.     Con sue osservazioni 28 febbraio 2003, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame venga respinto e la decisione impugnata confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Giusta l’art. 29 RLALPS-extra CE/AELS, il datore di lavoro notifica entro 8 giorni al competente Ufficio regionale degli stranieri, la modifica della ragione sociale, della sede o dell’indirizzo della ditta, nonché la cessazione dell’impiego della persona straniera non domiciliata;

3.In concreto, il ricorrente ha sì notificato la cessazione del predetto rapporto di impiego, ma, per sua stessa ammissione, con ben oltre sette mesi di ritardo, ciò che giustifica l’emissione da parte del competente Ufficio giuridico della contravvenzione che qui ci occupa, in applicazione dei combinati disposti di cui agli artt. 45 RLALPS-extra CE/AELS in rel. con art. 23 cpv. 6 LDDS, il ricorrente non avendo sufficientemente sottomurato le proprie giustificazioni, rimaste mere allegazioni di parte.

4.La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa - richiamata in particolare la ratio legis del predetto Regolamento e di tutta la relativa legislazione in materia, mirante a salvaguardare importanti interessi giuridici di polizia quali l’ordine e la sicurezza - rettamente commisurata al grado di colpa - conto tenuto in particolare del lungo periodo intercorso tra la cessazione del rapporto contrattuale e la relativa notifica al competente Ufficio dipartimentale - e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 29 e 45 RLALPS-extra CE/AELS, 23 cpv. 6 LDDS, artt. 1 segg.

                                                                                   LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso 29 gennaio 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di fr.  100.- (cento) inflitta con decisione 17 gennaio 2003 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________, a _________ _________, _________.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.00 sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________,

- _________ _________, _________,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

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