Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.05.2003 30.2003.61

23. Mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,455 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.61/ROC/MAM 4524/006

Bellinzona 23 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 17 febbraio 2003 presentato da

_________ _________,_________, rappr. da: _________, _________ di _________ di protezione giuridica SA _________,

contro

la decisione _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni  presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino, ;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

A.Con decisione 31 gennaio 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione della Polizia cantonale, posto di _________, del _________.2002, cui ha fatto seguito la rituale intimazione del rapporto di contravvenzione del _________.2002, avverso il quale il ricorrente ha formulato sue osservazioni in data 16.01.2002, respingendo sostanzialmente ogni addebito) la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a _________ una multa pari a Fr. 200.--, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli, in data 13 novembre 2002, circolato a _________, in via _________, direzione _________, all’altezza dell’intersezione con Via _________ e alla guida dell’autocarro targato TI _________, senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ è insorto con tempestivo ricorso 17 febbraio 2003, postulandone l’annullamento. Egli sostiene segnatamente che la conducente della vettura che lo precedeva, sig.ra _________, guidava al centro della carreggiata - larga, in quel tratto, oltre sei metri ma non per questo suddivisa in più corsie - e non, contrariamente a quanto da lei dichiarato in sede di interrogatorio fronte alle forze inquirenti, sulla sinistra della carreggiata, esponendo improvvisamente il segnale di direzione sinistro e svoltando contemporaneamente in via _________ senza avvedersi del sopraggiungere, da tergo, dell’autotreno del ricorrente, situato completamente sulla sinistra della carreggiata, che procedeva regolarmente. L’avvenuta collisione sarebbe pertanto da addebitare alla negligenza di detta conducente, il ricorrente avendo rispettato le norme della circolazione ed essendo posizionato sulla estrema sinistra della carreggiata unicamente poiché il  tratto di strada in questione, Via _________, proprio dopo l’intersezione con via _________ ed in direzione _________ si separa in due corsie regolarmente disegnate sulla carreggiata asfaltata volendosi egli implicitamente dunque preparare a posizionarsi sulla corsia (marcata) di sinistra di detta strada.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, con sue osservazioni 24.02.2003, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato,                     in diritto

                                    1.   La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.       Principio generale in materia di circolazione stradale, è quello secondo cui, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (art. 26 cpv. 1 LCS). Giusta l’art.31 cpv. 1 LCS, il conducente deve, inoltre, costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Questi deve segnatamente tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCS) e deve poi rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, badando di non compiere movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede, al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa. (art. 12 cpv. 1 ONC).

3.       Orbene, al momento dell’incidente, il ricorrente, per sua stessa ammissione, circolava sul lato sinistro della carreggiata. L’istruttoria non ha d’altro canto invero permesso di accertare quanto dichiarato dalla conducente Oliveira circa la posizione della propria vettura, poco prima dell’incidente, che secondo quest’ultima si sarebbe anch’essa trovata all’estrema sinistra della strada. Il ricorrente medesimo ha comunque indicato nel verbale di interrogatorio _________.2002 che tale vettura, che lo precedeva, circolava, nella sua stessa direzione, al centro della strada e la dinamica stessa dell’incidente parrebbe proprio confermare integralmente tale ipotesi, del resto ampiamente trattata e discussa in modo convincente da _________ al pto. 3 (pag. 3) del proprio allegato ricorsuale.

4.       Come già si è detto, Via _________, in quel tratto, è una strada larga circa sei metri non suddivisa però in più corsie (e per le quali tornerebbe applicabile l’art. 8 ONC). Orbene, giusta l’art. 7 cpv. 1 ONC, il conducente deve circolare a destra. Egli non vi è tenuto sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che seguono. Non risultando, in concreto, alcuna delle predette eccezioni, entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente non hanno manifestamente rispettato l’obbligo di condurre a destra così sancito, le giustificazioni addotte dal ricorrente in tal senso non potendo essere ammesse poiché concretamente prive di buon fondamento (non sussistendo in particolare alcuna effettiva necessità per il ricorrente di posizionarsi anticipatamente sul lato sinistro della carreggiata per imboccare, dopo l’intersezione con via d’Alberti, la così formatasi corsia sinistra di detta carreggiata e ben potendo egli, anzi, attendere, anche per motivi di prudenza, il superamento della precitata intersezione per potersi se del caso spostarsi poi, in un secondo tempo, sulla corsia voluta).  Sennonché, l’intenzione della conducente _________ era, come appurato, quella di svoltare a sinistra per imboccare Via _________. In questo senso, il suo procedere al centro della carreggiata poteva pertanto essere individuato dal ricorrente come eventualmente connesso con tale volontà, tanto più che la sig.ra _________, anche se verosimilmente in ritardo (poco prima del passaggio pedonale!), aveva comunque azionato il relativo indicatore di direzione. Ma se anche così non fosse, andrebbe comunque richiamato in questo contesto il disposto di cui all’art. 26 cpv. 2 LCS, secondo cui il conducente deve usare particolare prudenza, in particolare quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCS). La situazione che si prospettava agli occhi del ricorrente poco prima dell’impatto era quella di una vettura che circolava al centro della carreggiata, anziché, come da regolamento, alla destra della stessa. Stante quanto precede, il ricorrente non poteva non ritenere pertanto che il comportamento di guida della conducente della vettura antistante fosse incorretto, e comunque quantomeno sospetto, e potesse dare adito a concreti dubbi circa le sue intenzioni in punto alla direzione di guida e ciò a maggior ragione tenuto conto della prossimità di un incrocio.

5.       Di conseguenza sempre il ricorrente avrebbe dovuto conformarsi ai doveri generali di prudenza esplicitati nei predetti disposti di Legge, preoccupandosi segnatamente ed in particolare di osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva, per garantirgli così la possibilità di una tempestiva, seppur inattesa, frenata. Ciò che, in concreto, non si è verificato, anche perché, per sua stessa ammisione (cfr. verbale di interrogatorio _________.2002) il ricorrente circolava a soli 7-8 metri lineari circa dalla predetta vettura. Troppo poco, onestamente, per non intravvedere nel comportamento del ricorrente una crassa violazione delle norme di circolazione richiamategli nella decisione oggetto del presente gravame e ciò indipendentemente da eventuali concolpe concomitanti della signora _________ che esulano però dalla presente fattispecie.

6.       Chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cfr. 1 LCS). In concreto, la multa inflitta appare, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. artt. 31 cpv.1, 34 cpv. 4 e 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 17 febbraio 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 200.-- inflitta con decisione _________ _________ 2003 dalla Sezione della circolazione, Camorino, a _________, _________.

                                 2.     La tassa di giustizia in Fr. 150.-- e le spese in complessivi fr. 100.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino, _________, _________, _________ Compagnia di assicurazione di protezione giuridica SA, _________,

Il giudice:                                                                     Il segretario assessore:

30.2003.61 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.05.2003 30.2003.61 — Swissrulings