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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.05.2003 30.2003.58

16. Mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,063 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.58/ROC/MAM 03 12/503

___________ 16 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 10 febbraio 2003 presentato da

___________ ___________, ___________, difeso da: Avv.___________ ___________, ___________

contro

la decisione 24 gennaio 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________

viste                                  le osservazioni  6 marzo 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ___________ ;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                            in fatto

A.Con decisione 24 gennaio 2003 (emanata in forza di un rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del 27 maggio 2002 cui ha fatto seguito la rituale intimazione del rapporto di contravvenzione del 6.12.2002 avverso il quale il ricorrente ha formulato sue osservazioni in data 16.12.2002, respingendo sostanzialmente ogni addebito) la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ___________, ha inflitto a ___________ ___________, ___________, una multa di Fr. 2'000.- (duemila), oltre a tassa di giustizia e spese, per avere questi, in qualità di gerente del Bar __________, __________ -__________, contravvenuto alle disposizioni previste in materia, segnatamente non intrattenendosi egli all’interno del locale a tempo pieno, ma unicamente, con modalità e tempistica irregolari e incostanti, per un lasso di tempo giornaliero di circa 4/5 ore consecutive e non potendo conseguentemente adempiere alle richiestegli incombenze professionali in punto al controllo dell’igiene, dell’ordine, della quiete della tutela del buon costume, dell’istruzione del personale e dei rapporti con la clientela all’interno e nelle immediate vicinanze del predetto ritrovo.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale ___________ ___________ è insorto con tempestivo ricorso 10 febbraio 2003, postulandone l’annullamento e contestando, in via subordinata, l’ammontare della multa in virtù del principio di proporzionalità, richiedendone implicitamente una massiccia riduzione. Quo alla richiesta principale e con particolare riferimento alle ore lavorative giornaliere effettivamente svolte dal ricorrente all’interno dell’esercizio pubblico, e dallo stesso determinate in 4/5 ore diarie, questi intravvede avantutto nella decisione oggetto del gravame una violazione del principio di legalità e della determinatezza della base legale. Il ricorrente sostiene infatti che né l’art. 82 ResPubb, né alcun altro disposto di Legge, determinerebbe e definirebbe in maniera sufficientemente chiara e precisa il senso e la portata dell’espressione ‘a tempo pieno’, condizione e requisito, quest’ultimo, giudicato indispensabile dalla Legge ai fini dell’effettivo e conforme esercizio dell’attività professionale di gerente di un esercizio pubblico. Neppure il richiamo dipartimentale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione non potrebbe essere considerato ai fini di giudizio, stante l’assenza di qualsivoglia riferimento allo stesso nella Legge che qui ci occupa. Il ricorrente sostiene poi inoltre che neppure le ulteriori riflessioni dipartimentali in punto al ruolo del gerente, da intendersi quale attività regolare, costante e continuativa, non troverebbero alcun supporto nel testo di Legge che non sottomurerebbe sufficientemente tali concetti, non potendosi pertanto, nemmeno in tale evenienza, definire l’orario di lavoro effettivamente svolto dal ricorrente in dissonanza con la LesPubb o con qualsivoglia altra regolamentazione in materia. Secondo tale tesi ed interpretazione, sarebbe giocoforza inammissibile confondere il principio di lavoro a tempo pieno con un obbligo costante di presenza nel locale per un orario pari a quello massimo contemplato nel predetto contratto collettivo. In virtù di tutto quanto precede, ed in applicazione del principio penale ‘in dubio pro reo’, la colpevolezza del prevenuto non potrebbe pertanto essere ammessa.

C.Con sue osservazioni 6 marzo 2003, la Sezione dei permessi e

        dell’immigrazione propone, per contro, la reiezione del gravame e la

        pedissequa conferma della decisione impugnata, rilevando in particolare come

        il ricorrente rivestisse in realtà, e contrariamente a quanto la figura del gerente

        presupporrebbe in virtù dei combinati art. 53 LesPubb in rel. con art. 81

        ResPubb, un ruolo del tutto marginale  e ciò in crassa violazione dei precitati

        disposti di legge, e neppure fosse presente nel locale pubblico in questione a

        tempo pieno, ciò che, stante l’importanza delle proprie incombenze, sarebbe al

        contrario previsto dall’art. 82 ResPubb.

considerato                      in diritto

1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Giusta l’art. 80 ResPubb, il gerente è la persona fisica responsabile verso l’Ufficio e il gestore del rispetto della Legge e del Regolamento. Il gerente è in particolare  responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1 LesPubb). Il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza (art. 53 cpv.2 LesPubb).

3.Il gerente assicura, con la sua presenza, il buon funzionamento dell’esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete, l’igiene, la pulizia, ecc. (art. 81 ResPubb). Giusta l’art. 82 cpv. 1 ResPubb, il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore. In questo contesto, il gerente deve tenere a disposizione degli organi di controllo un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza (art. 86 ResPubb).

4.Orbene, nell’evenienza concreta, l’Ufficio dei Permessi e dell’Immigrazione ha rimproverato in particolare al ricorrente/gerente di essere presente soltanto saltuariamente nel locale pubblico, segnatamente in ragione di 4/5 ore diarie, non adempiendo egli conseguentemente alle proprie mansioni a tempo pieno come prevede il precitato disposto di cui all’art. 82 cpv. 1 ResPubb e richiamandosi per l’interpretazione di quest’ultimo concetto al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione.

5.Vero è che, come sostiene il ricorrente, né la Legge, né il relativo Regolamento specificano concretamente il senso e la portata dell’espressione  ‘a tempo pieno’ testé richiamata. Neppure il richiamo al predetto contratto collettivo non è espressamente previsto nella legislazione in materia. Non solo. L’art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (in seguito: CCNL) esclude dal proprio campo di applicazione la figura del dirigente dell’azienda (gerente) come pure dei direttori. Vi è di più. Anche volendo utilizzare, per avventura, il predetto contratto, andrebbe comunque rilevato che l’art. 15 CCNL prevede sì un tetto massimo pari a 42 ore in relazione all’orario di lavoro medio settimanale ed al tempo di presenza dei collaboratori del settore alberghiero e della ristorazione (art. 1 CCNL), ma non determina d’altro canto concretamente quale sia l’orario di lavoro medio, segnatamente il tempo di presenza, fungente da base di calcolo e metro di valutazione del predetto tetto massimo. Un conto, in altre parole, è l’orario massimo di presenza lavorativa, altro conto è invece la determinazione di un minimal standard di obbligatorietà di presenza lavorativa effettiva. Per questi motivi sarebbe senz'altro arbitrario fare riferimento unicamente al predetto contratto per determinare in circa 8.20/8.40 ore lavorative giornaliere, il tempo pieno considerato quale eventuale tempo di presenza usuale del gerente di un locale pubblico in ambito alberghiero, non risultando alcuna connessione diretta e/o indiretta, né esplicita e/o implicita tra i disposti di cui all’art. 82 cpv. 1 LesPubb e l’art. 15 CCNL.

6.Il punto di partenza, quindi, per la concretizzazione del concetto “a tempo pieno”, nodo gordiano della presente fattispecie, va invece per altro ricercato nella sua natura astratta di norma giuridica indeterminata, che necessita pertanto dell'interpretazione (in questo senso: A. Scolari, Diritto Amministrativo, parte generale, 2.a ed., Cadenazzo 2002, nn. 396 e segg, pagg. 137 e segg);

7.È la stessa situazione e realtà socio-economica ticinese attuale e, a dire il vero, quella degli ultimi 20 anni, ad attestare inequivocabilmente, che l’orario normale medio di una giornata lavorativa di un lavoratore medio, si determina in almeno 8 ore lavorative diarie. Circostanza, questa, notoria ed incontrovertibile. Nella surriferita realtà, il concetto di ‘lavoro a tempo pieno’ è equipollente al concetto di ‘lavoro al 100%’, senza variazione concettuale alcuna. Quanto precede in perfetta consonanza non solo con il già precitato, seppur non direttamente applicabile, CCNL, ma pure con la totalità degli attuali vigenti contratti collettivi e normali di lavoro relazionati ad altri settori lavorativi, e, più in generale, con la realtà professionale odierna, sia nel settore privato che in quello pubblico. È in questo senso, dunque, ed in tale tempistica che il Legislatore ha voluto intendere l’attività del gerente di un esercizio pubblico, il predetto concetto di ‘tempo pieno’ ben dovendosi ritenere esaustivamente precisato e legalmente determinato, la paventata violazione del principio di legalità e della determinatezza della base legale non entrando pertanto in linea di conto.

8.La presenza del gerente nell’esercizio pubblico deve pertanto estendersi ad un orario di 8 ore almeno. È unicamente infatti con la propria presenza (e solo con la propria presenza!), senza surrogati di alcun tipo, che il gerente può fare rispettare le leggi ed i regolamenti e garantire la sicurezza dei clienti sotto tutti i punti di vista. La sua assenza dall’esercizio pubblico è direttamente proporzionale al potenziale incremento di pericoli e situazioni indesiderate a tutto discapito della clientela come pure di eventuali passanti all’esterno del locale. Da cui la ratio legis della legislazione sugli esercizi pubblici che impone al gerente il massimo impegno e la massima disponibilità, di forze e di tempo, per esercitare la propria attività, salvaguardando i beni giuridici maggiormente esposti, segnatamente l’ordine, la sicurezza e la morale.

9.Ad ulteriore sostegno di quanto precede, l'art. 82 cpv. 1 ResPubb stabilisce inoltre che il gerente deve svolgere la propria attività in un unico esercizio. Ciò significa che la possibilità di lavorare quale gerente in più esercizi è vietata. Questa conseguenza, lapalissiana, non è però da intendersi nel senso che il legislatore abbia voluto, con questa misura, impedire una eventuale concorrenza sleale o altro ancora, ma, piuttosto, deve essere intesa nell’ottica di un’ ulteriore specificazione e completazione del precedente concetto di "tempo pieno", nel senso che la presenza regolare e costante del gerente in un unico esercizio pubblico deve veramente essere interpretata come tale, senza sotterfugi o particolari alchimie dottrinali. Il senso di potere e dovere unicamente lavorare in un solo esercizio è dunque quello di evitare sovraccarichi di ore, ritenuto un usuale orario lavorativo voluto, come visto, in almeno 8 ore giornaliere. Terminata infatti la regolare e costante presenza fisica del gerente in un esercizio pubblico, risulterebbe impensabile riproporre il medesimo gerente in un differente esercizio pubblico e con le medesime responsabilità ed incombenze, senza potere per questo tenere in conto il certo elevato grado di stanchezza di quest'ultimo, che non gli permetterebbe punto di adempiere alle sue mansioni in perfetta consonanza con quanto previsto dalla legislazione in materia.

10.      Detto del ruolo fondamentale che spetta al gerente, figura centrale di ogni singolo esercizio pubblico, non va dimenticata poi la figura, altrettanto centrale, e a costituirne il "pendant", del cliente dell'esercizio pubblico.Proprio alla sua protezione, attorno alla quale ruota tutta la legge e che anzi la giustifica e le dà fondamento costituzionale, concorrono le esigenze di capacità, di idoneità di impegno e di disponibilità del gerente. Da cui l’importanza della presenza duratura del gerente nel corso di una singola giornata, non limitata, come in casu, a ca. 4/5 ore, che costituiscono unicamente poco più della metà di una giornata lavorativa completa al 100%.

11.      Si rilevi inoltre che il gerente di un esercizio pubblico riveste poi, e ha storicamente sempre rivestito, una particolare importanza per la sicurezza pubblica. Per primo e meglio di ogni altro, egli può o potrebbe vedere, riconoscere, fare riflessioni sul comportamento di persone in transito o solo temporaneamente residenti. La sua disponibilità, spontanea o richiesta, a collaborare con le forze inquirenti per segnalazioni e ricerche è un fattore spesso decisivo per la prevenzione di reati o la scoperta dei loro autori. (cfr. messaggio no. __________ del __________ 1992 concernente la revisione della Legge sugli esercizi pubblici, pag. 11 ad art. 59). Anche queste riflessioni concorrono a determinare e comprendere la necessità di una costante regolare e vigilata presenza del gerente che non può giocoforza, ed in quanto tale, determinarsi unicamente in alcune ore giornaliere, ma deve, come detto, giustamente estendersi ad una attività principale prolungata sull’arco della giornata.

12.      Per tutto quanto precede, deve essere pertanto senz’altro accertata la violazione da parte di ___________ ___________ del disposto di cui all’art. 82 cpv. 2 LesPubb, ed il gravame del ricorrente deve conseguentemente essere, su questo punto, respinto.

13.      Ulteriori infrazioni (e i disposti di Legge in tal senso sono pure stati richiamati dal competente Dipartimento nella sua decisione 24.01.2003 e nelle sue osservazioni 6.03.2003) sono pure, come si dirà meglio in seguito, da addebitare al ricorrente, che le ha in buona sostanza ammesse, dichiarando in particolare quanto segue "in sostanza mi limitavo a presenziare dalle ore 16.00 orario di apertura, alle 20.00/21.00, senza alcuna mansione particolare se non quella di controllare il buon funzionamento del locale (pulizie e andamento in generale)…il vero responsabile dell'EP è tale __________, cittadino slavo, che funge da direttore, o "capo" come lo definisco io. Vi sono poi due ragazzi che danno una mano nel servizio, dei quali non so indicare i nomi ed una donna delle pulizie (al mattino). __________ è la persona che sovrintende in tutto e per tutto l'andamento dell'EP: si occupa del servizio, della cassa, delle ordinazioni delle bibite, del pagamento delle fatture: in sostanza di ogni attività attinente al buon funzionamento del locale" (cfr. suo verbale d'interrogatorio 14.03.2002).

14.      Già si è detto che il gerente deve assicurare con la sua presenza il buon funzionamento dell'esercizio, curando in particolare l'istruzione del personale. Di quale istruzione si sarebbe però occupato ___________ ___________ se neppure conosce le generalità dei singoli collaboratori dell'EP in questione?

15.      I compiti del gerente, inoltre, si caratterizzano per la qualità, la natura e l'autorevolezza dell'attività svolta: di guida, di comando su persone subordinate e di responsabilità in ordine all'esecuzione e coordinamento del lavoro e delle mansioni effettuati dalle medesime (cfr. RDAT 1988, n. 87, pag. 257), con particolare riguardo ad una regolare e vigilata organizzazione delle prestazioni del personale di natura tale da potere garantire l’ossequio perfetto delle norme di polizia e di igiene. Ma, in concreto, di quale autorevolezza si tratta, quando è il gerente medesimo che afferma implicitamente, come visto, la sua subordinazione fronte a tale __________, che fungerebbe da direttore, e, comunque, da vero e proprio capo all'interno del Bar __________. Le funzioni del ricorrente si compendiano invece, come parzialmente ammesso dallo stesso ad un mero atto di presenza senza alcuna mansione particolare, o comunque, sembrerebbe proprio di capire con compiti di chiara e mera natura esecutiva, quali, come ammesso dal ricorrente medesimo, quelli della pulizia. Egli afferma nondimeno di occuparsi pure del buon funzionamento e andamento del locale in generale, ma tale allegata asserzione, oltre che a non essere stata provata né sufficientemente resa verosimile, viene anzi assolutamente contraddetta dagli atti istruttori, intanto già solo per il fatto che ___________ ___________ presenzia nel locale per sole 4/5 ore giornaliere. Troppo poco, onestamente, per potere svolgere perfettamente i propri doveri e garantire la salvaguardia di tutti i beni e  interessi giuridici coinvolti. Ma v’è di più.

16.      Giusta l'art. 49 LesPubb, infatti, dopo le ore 21.00 l'accesso ad un EP quale quello in questione è vietato a tutte le persone di età inferiore ai 16 anni non accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento. Orbene, il ricorrente, proprio alle ore 21.00 se non prima, lascia usualmente l'esercizio pubblico, ma è proprio a quell'ora che, notoriamente, un determinato tipo di clientela maschile avvezza a relazionarsi con le "lucciole", sempre presenti, per stessa ammissione del ricorrente, al Bar __________, tende a riempire il locale. Senza un controllo da parte del gerente, responsabile in tal senso, minorenni, potrebbero pure anche inopinatamente entrare in contatto con tali realtà, ciò che la Legislazione vuole, appunto, evitare, imponendo anche a tale scopo al gerente i ben noti e già citati obblighi ex artt. 53 LesPubb e 81 ResPubb, che, concretamente, ___________ ___________ ha bellamente infranto.

17.      Anche facendo astrazione di quanto precede, appare del tutto evidente comunque che un locale pubblico generalmente frequentato da prostitute e relativa clientela, risulta notoriamente senz'altro maggiormente soggetto a potenziali problematiche in punto all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla quiete notturna e, non da ultimo, a tematiche e questioni di ordine morale. A maggior ragione, pertanto, devesi intravvedere in simili evenienze, la concreta necessità della presenza effettiva del gerente all'interno del ritrovo che garantisca i predetti valori. ___________ ___________ non adempie a tali doveri poiché nell'orario più importante egli abbandona letteralmente il locale, e poiché comunque, anche in sua presenza, ogni controllo è eventualmente e se del caso gestito da terze persone (in particolare, tale __________!), senza che la Legge garantisca questa eventuale facoltà di subdelega.

18.      È del resto il ricorrente medesimo che osserva a pag. 5 del proprio ricorso 10.02.2003 che: “lo stesso legislatore ha ritenuto che il gerente possa (anzi, debba) essere in grado di valutare, a dipendenza di peculiarità contingenti ad ogni tipo di locale, ad esempio in funzione dell’intensità del lavoro, della tipologia di clientela, dell’esperienza, numero e capacità del personale, quando ed in che misura la sua presenza si necessaria alfine di assicurare il corretto espletamento delle responsabilità che gli incombono in applicazione dell’art. 53 LesPubb”.

19.      Proprio in quanto precede consta appunto, come visto, la grave violazione del

                                        ricorrente/gerente ai propri obblighi: nel fatto cioè di assentarsi dal luogo di

                                        lavoro dopo poche ore e, oltretutto di allontanarsi proprio nel momento

                                        notoriamente più critico della gestione di un bar conosciuto dalla predetta

                                        tipologia di clientela e ad un orario di lavoro notoriamente più intenso in tarda

                                        serata piuttosto che nel tardo pomeriggio, quanto precede in crassa violazione

                                        dei disposti di cui agli artt. 53 LesPubb e 81 ResPubb.

20.                                                La multa inflitta appare peraltro rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, una riduzione della pena non entrando in linea di conto, l’importo di Fr. 2'000.- risultando oltretutto solo di poco superiore al reddito conseguito dal ricorrente in un mero mese di (parziale) attività nell’EP e, di conseguenza, confacentemente proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 53 LesPubb,  80 e segg. ResPubb, artt. 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso 10 febbraio 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di fr.  2'000.- (duemila) inflitta con decisione 24 gennaio 2003 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ___________ a ___________ ___________, ___________.

                                 2.     La tassa di giustizia in Fr. 300.- e le spese per complessivi fr. 150.-  sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ___________, ___________ ___________, ___________, Avv. ___________e ___________, ___________,

Il Giudice:                                                                   Il segretario assessore:

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