Incarto n. 30.2003.407/pg 33911/007
Bellinzona 19 aprile 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 13 dicembre 2003 presentato da
_________ _________, _________,
contro
la decisione 5 dicembre 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della Circolazione, _________
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della circolazione con decisione 5 dicembre 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 200.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per aver circolato con l'autocarro con targhe agricole _________ trasportando un carico sporgente oltre le misure autorizzate e senza essere convenientemente segnalato.
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale il ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
3. La Sezione della circolazione propone di annullare in ordine la decisione 5 dicembre 2003 non essendo stato possibile provare l'avvenuta intimazione del rapporto di contravvenzione.
4. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 13 dicembre 2003 è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n°_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della Circolazione.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, _________, _________ _________, _________,
Il presidente: Il cancelliere: