Incarto n. 30.2003.406/pg 34412/005
Bellinzona 12 maggio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 7 dicembre 2003 presentato da
__________ __________, __________,
contro
la decisione 5 dicembre 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, _________,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della circolazione con decisione 5 dicembre 2003 ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.e alle spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo __________ su una strada principale fuori della località.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 37 cpv.2, 90 cifra 1 LCStr e art. 19 cpv.2 lett.B ONC
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
3. La Sezione della circolazione lascia al giudice la più ampia facoltà di giudizio.
4. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
5. Dall'esame dell'incarto non sono riscontrabili elementi per procedere contro la ricorrente ; pertanto il ricorso deve essere accolto e la decisione della Sezione della circolazione annullata.
per questi motivi visti gli art. 37 cpv.2, 90 cifra 1 LCStr e art. 19 ONC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 7 dicembre 2003 è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n°__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, _________, __________ __________, __________,
Il presidente: Il cancelliere: