Incarto n. 30.2003.398/AMM 33163/006
Bellinzona 5 aprile 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 5 dicembre 2003 presentato da
_________ _________, _________ (difesa dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 17 dicembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 28 novembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 22 settembre 2003 in territorio di _________ (_________):
"alla guida della vettura _________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 13 cpv. 5 ONC;
che _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 5 dicembre 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la documentazione prodotta contestualmente al ricorso può essere acquisita agli atti, ma la generica domanda intesa all'esperimento di ulteriori prove non merita accoglimento, giacché non è dato a divedere – né la ricorrente spiega – in che modo non meglio precisati "doc. testi sopralluogo" (ricorso, in particolare pag. 2 punto 3) sarebbero suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;
che, ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l'asse della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCS); il conducente che prima di voltare è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi (art. 13 cpv. 5 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato la ricorrente, nella sostanza, per avere eseguito – in violazione delle predette norme della circolazione – una manovra di svolta a destra, previo spostamento sulla sinistra, collidendo con un autoveicolo che la stava superando sulla destra (decisione impugnata, emessa in base agli accertamenti contenuti nel rapporto di polizia del 1° ottobre 2003, in particolare a pag. 4);
che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; sottolinea come, stando alla deposizione testimoniale agli atti, essa "stava per parcheggiare regolarmente il proprio veicolo quando è stata urtata alla fiancata posteriore destra della sua vettura da una vettura che proveniva da dietro. Secondo la teste tale manovra è stata regolarmente segnalata con l'indicatore di direzione destro. Benché la ricorrente si sia allargata leggermente a sinistra, la stessa non è entrata con il veicolo nell'altra corsia" (ricorso, pag. 2 punto 4); ne desume, la ricorrente, che "il sinistro è dovuto interamente alla responsabilità" dell'altra protagonista (ricorso, loc. cit.);
che non giova tuttavia alla multata prevalersi di un'eventuale colpa di terzi, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che una possibile manovra scorretta della conducente del veicolo retrostante non esimeva pertanto la ricorrente, intenzionata a voltare a destra, dall'obbligo impostole dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che … seguono", così come dal dovere di tenersi sul margine destro della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCS) o – se obbligata a spostarsi a sinistra – di "usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi" (art. 13 cpv. 5 ONC);
che il Tribunale federale ha invero posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83);
che ciò non esime tuttavia il conducente, con ogni evidenza, dall'obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi al centro della carreggiata e azionare l'indicatore di direzione (cfr. anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto);
che non v'è motivo per discostarsi da siffatti principi nel caso di una svolta a destra, il conducente avendo in tale evenienza l'obbligo di badare al traffico retrostante prima di cominciare la relativa manovra e di azionare l'indicatore di direzione;
che l'insorgente, in concreto, non pretende avere osservato tale regola, limitandosi a sottolineare di avere regolarmente segnalato la svolta con l'indicatore di direzione (ricorso, pag. 2, punti 2 e 4; osservazioni del 29 ottobre 2003, pag. 1 verso il basso; cfr. anche verbale d'interrogatorio del 22 settembre 2003, pag. 1 verso il basso: "poco prima del ristorante _________, emettevo l'indicatore di direzione destro, per entrare in un parcheggio del ristorante sopraccitato. Raggiunto i parcheggi, iniziavo la svolta a destra, per immettermi in uno di essi. A manovra quasi ultimata, venivo urtata alla fiancata posteriore destra, da una vettura che mi seguiva");
che se avesse prestato la debita attenzione al traffico retrostante, l'insorgente avrebbe senz'altro potuto scorgere il veicolo che si accingeva a superarla sulla destra, desistere dalla manovra di svolta ed evitare – in ultima analisi – la collisione;
che in simili circostanze, considerata segnatamente la dinamica del sinistro descritta dai protagonisti e dalla testimone davanti alla polizia cantonale, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente commesso le infrazioni rimproveratele dalla Sezione della circolazione;
che ciò vale a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile all'altra conducente, dalla questione di sapere se la multata abbia invaso o no la corsia opposta, così come dal fatto che la ricorrente fosse intenzionata a svoltare in un parcheggio anziché in una strada laterale come erroneamente descritto nel querelato giudizio;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 13 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).