Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.04.2003 30.2003.37

9. April 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,002 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.37/pg 77/101

____________ 9 aprile 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 5 febbraio 2003 presentato da

________, c/o ________ SA, ________, Via ________,

contro

la decisione ________ 2003 (n° ____/____) emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ________,

viste                                  le osservazioni  presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________,

                                         letti ed esaminati gli atti.

ritenuto,                            in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 17 gennaio 2003 ha inflitto a ________, per la ________ SA, una  multa di fr. 1'500.--, oltre la tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 40.--., per i seguenti motivi:

                                         "Ha impiegato in qualità di operaio addetto al montaggio dei ponteggi, dal 2 maggio 2002 al 16 giugno 2002, per complessive 6 settimane, il cittadino comunitario ________ ________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività".

                                         Fatti accertati il 17 giugno 2002 in territorio di ________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, art. 6 e 10 cpv.1 OLS, 38 RAST CE/AELS

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale ________ ________ si aggrava ora davanti a questo Giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce innanzitutto la validità dell'intimazione, lamenta in seguito il fatto di non essere stato sentito e infine chiede subordinatamente una sostanziale  riduzione della pena inflitta.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell'immigrazione  propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato,                     in diritto

                                 1.     La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                         Al riguardo questo giudice non dà seguito alla richiesta di richiamo degli atti dall'ufficio della manodopera estera e dall'ufficio delle imposte alla fonte, in quanto risulta inifluente ai fini del presente giudizio.

                                 2.     In merito all'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la ________ SA, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa (universitas delinquere non potest; cfr. DTF 97 IV 203); di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.

                                         Come rettamente ha rilevato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione la nozione di organo nel diritto penale è più estesa di quella del diritto civile; pertanto il fatto che il ricorrente non riveste alcuna carica formale all'interno della società in questione non è decisivo ai fini dell'accertamento della responsabilità penale. Ne discende che anche persone non iscritte a registro di commercio possono essere oggetto di provvedimenti contravvenzionali.

                                         Nell'evenienza concreta il ricorrente deve essere considerato datore di lavoro ai sensi della LDDS, in quanto di fatto era la persona di riferimento per lo svolgimento  dell'attività lavorativa del signor Nespolo, come del resto figura inequivocabilmente dal verbale d'interrogatorio del 17 giugno 2002, sulla cui veridicità non v'è motivo di dubitare.

                                         A comprova in particolare del ruolo importante ricoperto all'interno della ditta dal ricorrente si rileva, a titolo abbondanziale ed indipendente da quanto precede, che il signor ________ - come peraltro risulta da un'attenta lettura del gravame - é a conoscenza dei dettagli delle procedure inerenti la società anonima in oggetto.

                                       Di conseguenza, alla luce delle considerazioni espresse, l'intimazione della

                                       contravvenzione  al signor ________ ________ è valida agli effetti di legge.

                                3.    Ai sensi dell'art. 10 OLS il datore di lavoro non deve lasciare assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego; al riguardo si rileva come l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio della necessaria autorizzazione.

                                       Si deve pertanto giungere alla conclusione che nell'evenienza concreta il signor ________ è punibile per la violazione della LDDS e dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri.

                                4.    Circa le lamentele  in relazione all'asserita violazione del principio di essere sentito si osserva che al ricorrente è stato regolarmente intimato mediante raccomandata il rapporto di  contravvenzione del 15 novembre 2002; di conseguenza egli ha avuto la possibilità, della quale però non ha fatto uso, di presentare le proprie osservazioni, come peraltro si poteva chiaramente evincere dal punto 2 dello scritto menzionato.

                                       Ne consegue che in casu non vi è stata violazione del principio di essere sentito, ritenuto oltretutto che il signor ________ ha interposto tempestivo e motivato gravame davanti a questo Giudice.

                                5.    Per quanto riguarda l'ammontare della multa  si osserva che la stessa è conforme alle disposizioni in vigore ed è proporzionata all'infrazione commessa; pertanto non può essere accolta la richiesta di riduzione, né tantomeno quella contenuta nel petitum di ridurre la multa a cifra simbolica.

                                 6.     Per tutte le considerazioni espresse il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti in particolare gli art. 3 cpv. 3  e 23 cpv. 6 LDDS, art.6 e 10 cpv.1 OLS, 38 RAST CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 5 febbraio 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la  decisione 17 gennaio 2003 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________,

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ________, ________ ________, ________

Il presidente:                                                                Il cancelliere:

30.2003.37 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.04.2003 30.2003.37 — Swissrulings