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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.03.2004 30.2003.368

4. März 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·629 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.368 ROC/MAM 29340/003

Bellinzona 4 marzo 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 4 novembre 2003 presentato da

__________  __________ __________, __________

contro

la decisione 10.10.2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________

viste                                  le osservazioni 13 novembre 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, __________; 

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

A.Con decisione 10 ottobre 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione del 25 agosto 2003) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a __________ __________, __________, una multa ammontante a Fr. 40.- (quaranta) oltre a tassa di giustizia di Fr. 20.- (venti) e spese per complessivi Fr. 10.- (dieci) per avere egli in data 21 giugno 2003 in territorio di __________, __________, posteggiato la vettura __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell’art. 48 cpv. 7 OSS.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, __________ __________ è insorto con tempestivo ricorso 4 novembre 2003, postulandone l’annullamento, e adducendo, a titolo di principale motivo giustificativo, il paventato difetto di intimazione della contravvenzione ad opera delle competenti Autorità.

C.Con sue osservazioni 13.11.2003, il competente Dipartimento, constatate le motivazioni addotte dal ricorrente, propone l’annullamento della citata decisione (risoluzione no. __________), riservandosi di riprendere ex novo la procedura contravvenzionale nei confronti del ricorrente .

considerato                     in diritto

1.         La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.         Il ricorrente, come visto, denuncia, in particolare, la mancata intimazione nei suoi confronti, e da parte delle forze inquirenti, della contravvenzione (ciò che gli avrebbe ritualmente impedito di formulare proprie osservazioni al riguardo), dolendosi così, in sostanza, di una violazione del suo diritto di essere sentito.

3.         La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.). Ora, l’art. 3 LPContr prevede che l’autorità di prima istanza, preso atto del rapporto di contravvenzione, assegni al denunciato un termine per presentare le osservazioni. A tale stadio procedurale, il denunciato può pure chiedere il complemento di inchiesta (art. 3 cpv. 2 LPContr).

4.         Orbene, come giustamente rilevato nelle osservazioni 13.11.2003 del competente Dipartimento, non risulta possibile accertare in questa sede l’avvenuta (necessaria) intimazione del rapporto di contravvenzione, la trasmissione dello stesso all’indirizzo del ricorrente essendo avvenuta per lettera semplice e non per mezzo di lettera raccomandata. Così stando le cose, e presunta l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di avvalersi dei propri predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3 LPContr, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione no. __________ del __________.2003 della Sezione della Circolazione, __________, deve essere annullata per vizio procedurale, dovendosi pertanto procedere alla trasmissione alla stessa degli atti, perché questa abbia eventualmente a riprendere la procedura contravvenzionale ab initio. 

per questi motivi                  richiamati gli artt. 1 e segg. LPContr.;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 4 novembre 2003 di ___________ _________, __________, è accolto come ai considerandi.

                                  §     Di conseguenza la risoluzione dipartimentale no. __________ del __________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, è annullata come ai considerandi.

                                 §§     L’incarto viene trasmesso alla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, per quanto di sua competenza.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                 3.     Intimazione:

 Sezione della Circolazione, __________,  __________ __________, __________,

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

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