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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.03.2004 30.2003.366

26. März 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,106 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.366/AMM 03 936/106

___________ 26 marzo 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 4 novembre 2003 presentato da

___________ ___________, ___________ (difeso dall'avv. Edy Grignola, Chiasso)

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ___________,

viste                                  le osservazioni del 28 novembre 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 24 ottobre 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per avere "impiegato in qualità d'imbianchino, presso l'albergo ___________, __________ __________, dal 21.10.2002 al 26.10.2002, per complessivi 5 giorni, il cittadino stati terzi __________ __________ __________, 1982, sprovvisto del permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 6 giugno 2003);

                                         che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS e 45 RLALPS-Extra CE/AELS;

                                         che contro tale risoluzione ___________ ___________ è insorto con un ricorso del 4 novembre 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 28 novembre 2003, propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

                                         che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);

                                         che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);

                                         che l'autorità di primo grado ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere impiegato quale imbianchino – presso l'albergo ___________ di __________ – un cittadino straniero sprovvisto di regolare autorizzazione;

                                         che, stando all'insorgente, quest'ultimo avrebbe "lavorato come imbianchino presso lo ___________ Hotel __________ su incarico di un imprenditore italiano, tale __________ (cfr. doc. B), che ha eseguito i lavori per conto della proprietà dell'albergo (l'Immobiliare __________ SA) e non della società che lo gestisce (la ___________ __________ SA)" (ricorso, pag. 3, punto 3a);

                                         che a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione rileva nondimeno come il ricorrente sia amministratore unico, con firma individuale, di entrambe le società (cfr. l'estratto del registro di commercio consultabile sul sito www. __________.__);

                                         che l'attività svolta dal cittadino extracomunitario, "imbianchino in proprio" incaricato di "eseguire dei lavori di imbiancatura presso lo stabile __________ " (cfr. allegato C al ricorso, verso il basso), rientra senz'altro nella nozione di "attività dipendente o indipendente" enunciata dal predetto art. 6 cpv. 1 OLS, ed è stata altresì esercitata – in ultima analisi – in favore del ricorrente proprietario dell'immobile (ricorso, loc. cit.);

                                         che quest'ultimo configura pertanto un "datore di lavoro" a norma del diritto degli stranieri (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, Coira 1991, pag. 120 con richiami di giurisprudenza; cfr. anche Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 686), e ciò a prescindere dal quesito di sapere se lo straniero sia stato contattato dal datore di lavoro direttamente oppure da terzi;

                                         che la prima censura è destinata pertanto all'insuccesso;

                                         che l'insorgente nega dipoi ogni sua colpa nell'accaduto, adducendo di ignorare finanche l'esistenza del lavoratore abusivo sul cantiere e di avere del resto informato "tutte le ditte straniere presenti sul cantiere __________ … della necessità di avere un permesso per i loro collaboratori, permessi che venivano di norma controllati dagli addetti dell'Immobiliare __________ SA" (ricorso, punto 3b, pag. 4 in alto);

                                         che, sempre a dire dell'insorgente, "se si considera l'elevato numero di ditte occupate sul cantiere __________ (oltre una trentina), è facile intuire come, nonostante tutti i controlli, qualche appaltatore possa avere impiegato un operaio senza il necessario permesso" (ricorso, loc. cit.);

                                         che le argomentazioni ricorsuali non consentono tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come il datore di lavoro non deve impiegare uno straniero senza essersi preventivamente assicurato che il lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);

                                         che l'interessato sapeva dei propri obblighi di datore di lavoro, tant'è ch'egli riconosce – come si è appena detto – che "i permessi venivano di norma controllati dagli addetti dell'Immobiliare __________ SA" (ricorso, loc. cit.);

                                         che, comunque sia, le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

                                         che neppure l'elevato numero delle ditte presenti sul cantiere esimeva il ricorrente, contrariamente al suo parere, dal dovere di verificare la regolarità della situazione dei lavoratori stranieri;

                                         che il ricorso risulta dunque anche sotto questo profilo destituito di buon fondamento;

                                         che la multa inflitta, per finire, è proporzionata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– ___________ ___________, ___________, – avv. __________, __________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ___________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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