Incarto n. 30.2003.336/AMM 27472/007
Bellinzona 27 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del _________ 2003 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il _________ 2003 in territorio di _________: "Ha posteggiato il veicolo TI _________ su un marciapiede";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 41 cpv. 1bis ONC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;
che in uno scritto del _________ _________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha inflitto all'interessato – come detto – una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avere posteggiato il veicolo TI _________ su un marciapiede;
che il ricorrente non contesta la sanzione come tale, pur affermando di non ricordare i fatti, ma chiede che gli vengano "tolte le spese e la tassa di giudizio", lamentando "di non aver mai trovato un avviso di contravvenzione sulla mia auto" e di non aver "nemmeno ricevuto alcun avviso di pagamento da parte della Polizia comunale di _________ ";
che nulla agli atti permette di concludere all'avvenuta intimazione della contravvenzione, ciò di cui dà atto del resto la stessa Sezione della circolazione che si rimette al giudizio di quest'autorità;
che, in siffatte evenienze, il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ _________ è inflitta una multa di fr. 40.–, senza oneri processuali.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria: