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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.01.2004 30.2003.327

20. Januar 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·803 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.327/AMM 28329/004

Bellinzona 20 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 29 settembre 2003 presentato da

_________  RI0 _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa d _CRTE0

viste                                  le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:

                                         "ha circolato con la vettura TI _________ avente l'apparecchiatura elettrica non conforme alle prescrizioni (colore di alcune luci non autorizzato). […]

                                         le osservazioni del _________._________.2003 non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 73 cpv. 5 e 219 cpv. 1 e 2 OETV;

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere "circolato con la vettura TI _________ avente l'apparecchiatura elettrica non conforme alle prescrizioni (colore di alcune luci non autorizzato)", soggiungendo che "le osservazioni del _________._________ 2003 non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale";

                                         che tale decisione poggia sul rapporto di contravvenzione steso il _________ 2003 dalla Polizia cantonale, secondo cui il multato è incorso nelle seguenti infrazioni: "le luci di posizione erano verdi [,] la plastica che ricopriva le lampadine della retromarcia erano blu [e] la plastica che ricopriva le lampadine delle frecce anteriori, laterali e posteriori era blu[.] Tutte queste modifiche non sono state notificate";

                                         che il ricorrente si duole in sostanza di come l'agente denunciante si sia accontentato di esaminare il colore "del gruppo delle frecce" senza verificarne il funzionamento; sottolinea altresì di avere "decine di persone pronte a testimoniare che le frecce svolgevano in modo perfetto la loro funzione e che quando azionate facevano una bella luce arancione";

                                         che ci si potrebbe invero interrogare sulla natura dell'accertamento esperito dalla polizia, ove si consideri come – per l'allegato 10 all'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) – "la luce prodotta da vetri colorati deve essere esaminata adoperando una lampada prevista dal costruttore, alla tensione nominale" (punto 12, prima frase);

                                         che la questione può rimanere nondimeno indecisa, le censure ricorsuali essendo limitate al "gruppo delle frecce" (cfr. anche osservazioni del _________ 2003: "gruppo ottico delle frecce (posteriori comprensivi di luce retromarcia"), senza riferimento alle "luci di posizioni, (blu e non verdi)" per le quali l'interessato si dice anzi "dispiaciuto in quanto, avendole viste montate su decine e decine di auto credevo fossero omologate …" (osservazioni citate, in alto);

                                         che la sanzione inflitta dall'autorità di primo grado risulta in definitiva giustificata – comunque si opini riguardo al colore del gruppo delle frecce – già per la colorazione irregolare delle luci di posizione, al cui riguardo l'insorgente non fa valere ragioni che inducano a discostarsi dalla decisione impugnata;

                                         che neppure soccorre al ricorrente invocare la sua buona fede (osservazioni citate, loc. cit.), le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale essendo per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);

                                         che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

                                         che le tasse e le spese dell'odierna sentenza seguirebbero la soccombenza del ricorrente;

                                         che si giustifica nondimeno – data la generica indicazione "alcune luci" di cui al querelato giudizio, suscettibile di indurre l'interessato all'impugnativa – di rinunciare al prelievo di siffatti oneri;

per questi motivi,                visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 73 cpv. 5 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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