Incarto n. 30.2003.324/AMM 26964/003
Bellinzona 22 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 29 settembre 2003 presentato da
_________ _________, _________ (difesa dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:
"alla guida della vettura (I) _________ si spostava a sinistra per evitare l'autoveicolo che la precedeva e che aveva rallentato per svoltare a destra per cui collideva con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in manovra di sorpasso […]
l'infrazione è chiaramente documentata dal rapporto di polizia sull'incidente e … le osservazioni del _________ 2003 non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale per cui si ritiene superflua l'assunzione di ulteriori prove";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3, 90 n. 1 LCS e 3 cpv. 1 ONC;
che _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del _________ _________ 2003 in cui postula, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la lamentata notifica della decisione "solo in copia alla sottoscritta legale" (ricorso, punto I.2.) non ha recato nessuno svantaggio alla ricorrente e non comporta lontanamente – per ciò solo – l'annullamento del querelato giudizio;
che la ricorrente si duole altresì di come la Sezione della circolazione abbia statuito senza tener conto delle sue osservazioni del _________ 2003 e delle contestuali richieste di prova (ricorso, punto II.1), donde l'adombrata violazione del proprio diritto d'esser sentita;
che l'autorità di primo grado, contrariamente al parere dell'interessata, ha tuttavia spiegato – ancorché in modo succinto – di non avere ritenuto sufficienti le osservazioni testé evocate per abbandonare il procedimento, rispettivamente di avere ritenuto superfluo esperire ulteriori indagini, l'infrazione risultando "chiaramente documentata dal rapporto di polizia sull'incidente";
che la censura risulta pertanto destituita di fondamento;
che la domanda della ricorrente intesa all'assunzione di nuove prove in questa sede (ricorso, in particolare punto II.8) – di per sé ammissibile – non merita accoglimento, i postulati complementi istruttori non apparendo suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;
che, ciò posto, nulla osta all'esame dell'impugnativa nel merito;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che il conducente deve altresì costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCS, concretato dall'art. 3 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato la ricorrente, come si è accennato, per essersi spostata a sinistra allo scopo di "evitare l'autoveicolo che la precedeva e che aveva rallentato per svoltare a destra per cui collideva con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in manovra di sorpasso";
che la decisione impugnata fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto di constatazione del _________ 2003, pag. 4):
"il [motociclista] circolava regolarmente in territorio di Castagnola sulla strada di _________ in direzione di _________. Giunto all'altezza del numero civico _________ si prestava a sorpassare le vetture che lo precedevano. Nell'effettuare questa manovra all'improvviso la vettura che lo precedeva, la protagonista _________, effettuava una manovra di scarto sulla sinistra per evitare la vettura che la precedeva, in quanto la stessa stava svoltando a destra per parcheggiare. Subito il protagonista _________ azionava i freni per cercare di evitare l'impatto con la vettura. A causa di questo la motocicletta cominciava a sbandare ed il protagonista _________ perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra, terminando quindi la sua corsa sulla corsia di contromano a lato del marciapiede.
Entrambi i protagonisti viaggiavano ad una velocità dichiarata di circa 40 km/h";
che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione, essendosi essa limitata a spostarsi "leggermente sulla sua sinistra, senza invadere l'altra corsia" (ricorso, pag. 3 in alto);
che sempre stando all'interessata, il sinistro sarebbe dovuto esclusivamente alla colpa del motociclista, il quale "stava sorpassando sulla sinistra la colonna di vetture … a velocità sostenuta" (ricorso, pag. 2 in fondo) e "non ha avuto una reazione adeguata alle circostanze" (ricorso, pag. 3 in basso), così come della conducente del veicolo che la precedeva, la quale "ha svoltato a destra in modo del tutto inaspettato e repentino, senza segnalare con il necessario anticipo la propria intenzione di svoltare" (ricorso, pag. 4 in basso);
che non giova tuttavia alla ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa di terzi, giacché in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni e il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che neppure soccorre all'insorgente, per lo stesso motivo, dolersi del fatto che la collisione fra il suo veicolo e la motocicletta sia avvenuta dopo la perdita di controllo da parte del centauro (cfr. ricorso, pag. 3 verso l'alto: "Nel frenare il motociclista ha perso il controllo, ha rovinato a terra, ha colpito il paraurti della signora _________ "), la decisione impugnata limitandosi a evocare – contrariamente al parere dell'insorgente – l'avvenuta collisione in seguito allo spostamento a sinistra della propria automobile;
che determinante non è in definitiva la dinamica globale del sinistro, bensì la condotta specifica della ricorrente nell'effettuare la manovra di spostamento a sinistra;
che al riguardo il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare come l'obbligo di badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCS dev'essere inteso nel senso di non metterli in pericolo, specie quando costoro sono in fase di sorpasso, ritenuto come ogni modifica della direzione di marcia richiede una prudenza accresciuta, tale da imporre – quanto meno – uno sguardo nello specchietto retrovisore (DTF inedita 6P. _________ /_________ e 6S. _________ /_________ del _________ 2004, consid. 4.3 con riferimenti);
che l'insorgente, in concreto, non pretende di avere osservato siffatta regola, limitandosi a far valere di essersi solo spostata "leggermente sulla sua sinistra, senza invadere l'altra corsia" (ricorso, pag. 3 in alto; cfr. anche verbale d'interrogatorio del _________ 2003, pag. 1 in basso: "rallentavo e mi prestavo a continuare la mia corsa schivando la vettura sulla sinistra senza invadere la corsia di contromano … Durante questa manovra all'improvviso ho visto un motoveicolo proveniente da dietro che strisciava sulla corsia di contromano");
che se avesse prestato la dovuta attenzione al traffico retrostante l'insorgente, contrariamente a quanto sostenuto apoditticamente nel ricorso (pag. 4 punto 5), avrebbe senz'altro potuto scorgere la motocicletta che si accingeva a superarla, desistere dalla manovra ed evitare – in ultima analisi – il sinistro;
che nulla muta in proposito l'asserita frenata improvvisa del veicolo che la precedeva (ricorso, pag. 4 in basso), la ricorrente dovendo ad ogni buon conto osservare una distanza dal medesimo sufficiente a permetterle di fermarsi senza essere costretta – secondo i termini adoperati dall'interessata – a "schivare l'ostacolo sulla sinistra" (verbale citato, loc. cit.);
che, in siffatte evenienze, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata, e ciò senza che sia necessario esperire i nuovi accertamenti proposti nel gravame;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi,
visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, per il tramite dell'avv. _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).