Incarto n. 30.2003.315/AMM 26734/005
Bellinzona 9 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 22 settembre 2003 presentato da
_________ _________, _________ (difeso dall'avv. _________, _________)
contro
la decisione n. _____/____ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 30 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 9 luglio 2003 in territorio di _________:
"alla guida della vettura _________ superava un veicolo fermo davanti ad un passaggio pedonale e ometteva di concedere la precedenza a due pedoni che stavano attraversando la carreggiata";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 6 cpv. 1 ONC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 22 settembre 2003 in cui chiede – previa assunzione di nuove prove – l'annullamento del querelato giudizio e il suo proscioglimento;
che nelle sue osservazioni del 30 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, mentre la domanda intesa all'esperimento di ulteriori prove risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 6 cpv. 1 prima frase ONC, il quale concreta il principio sancito dall'art. 33 cpv. 1 LCS, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti a esso e che visibilmente vuole attraversarlo;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 200.–, come detto, per avere omesso di concedere la precedenza a due pedoni che stavano attraversando la carreggiata (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione e al rapporto di contro osservazioni allestiti dalla polizia comunale di _________);
che l'insorgente si duole di un erroneo accertamento dei fatti da parte dell'agente denunciante, sottolineando come i due pedoni evocati – ch'egli ha avuto modo di vedere – non si trovavano sulla carreggiata né avevano manifestato l'intenzione di attraversare (ricorso, pag. 2 verso il basso; cfr. anche le osservazioni del 24 luglio e del 19 agosto 2003);
che a sostegno delle sue affermazioni, l'interessato produce una dichiarazione scritta della moglie, la quale – pur non essendo in grado di escludere la presenza di pedoni a destra della strada – è certa che "nessuno di costoro aveva iniziato l'attraversamento del passaggio pedonale" (allegato D al ricorso);
che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto questo giudice, raffrontando le dichiarazioni di polizia con la versione lineare fornita dal ricorrente, non riesce a pervenire al convincimento che quest'ultimo sia effettivamente incorso nell'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;
che, persistendo un ragionevole dubbio, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi, visti gli art. 33 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria: