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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.01.2004 30.2003.310

8. Januar 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·769 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.310/AMM 26098/003

Bellinzona 8 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Tami per statuire sul ricorso del 12 settembre 2003 presentato da

_________   _________  _________, _________

contro

la decisione n. _________  /_________  del _________  2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste                                  le osservazioni del 26 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 29 agosto 2003, ha inflitto a _________  _________  _________  una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 19 maggio 2003 in territorio di _________:

                                         "ha circolato con il veicolo _________  impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1";

                                         che _________  _________  _________  è insorta contro tale decisione con un ricorso del 12 settembre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (_________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'interessata, come detto, per avere impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere" (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso dalla polizia cantonale);

                                         che l'insorgente si duole di un erroneo accertamento dei fatti da parte dell'agente denunciante, riconducibile secondo lei "al fatto che spesso ho prurito alle orecchie e probabilmente, nell'atto di grattarle, il gesto è stato scambiato per l'utilizzo del cellulare" (ricorso, a metà);

                                         che sempre stando alla ricorrente, "essendo in possesso di un dispositivo 'mani libere', se proprio avessi avuto necessità di telefonare, l'avrei utilizzato" (ricorso, verso il basso);

                                         che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

                                         che l'insorgente non evoca tuttavia circostanze plausibili atte a inficiare gli accertamenti dell'agente denunciante, non essendo dato a divedere come possa l'agente denunciante avere confuso l'impiego di un cellulare con l'atto di "grattarsi le orecchie";

                                         che l'evocata dotazione di un dispositivo "mani libere" non consente altresì di escludere – contrariamente al parere della ricorrente – l'utilizzo del telefono senza l'ausilio di siffatto dispositivo;

                                         che neppure giova alla ricorrente addebitare la ritardata contestazione del reato (ricorso, all'inizio: "consapevole ritardo") a una sua assenza di due settimane nel mese d'agosto, l'intimazione di contravvenzione risalendo al 15 luglio 2003 (cfr. il relativo documento nel fascicolo blu);

                                         che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di discostarsi dalle constatazioni di polizia, di modo che questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo "mani libere";

                                         che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.– per violazione degli art. 31 cpv. 1 LCS e 3 cpv. 1 ONC;

                                         che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– _________  _________  _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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