Incarto n. 30.2003.294/pg 03140/504
Bellinzona 22 dicembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 8 settembre 2003 presentato da
__________ __________, __________,
contro
la decisione 25 luglio 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. L' 8 settembre 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 25 luglio 2003 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione le ha inflitto una multa di fr. 1000.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 40.-, per violazione della Legge sugli esercizi pubblici.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata spedita alla ricorrente, per sua stessa ammissione, il 25 luglio 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente; nulla muta al riguardo la giustificazione addotta dalla ricorrente con ricorso 8 settembre 2003.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 8 settembre 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________, __________ __________, __________,
Il presidente: Il cancelliere: