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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.09.2003 30.2003.287

10. September 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·629 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.287/AMM 13924/010

Bellinzona 10 settembre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso ­­­_________ _________ 2003 presentato da

_________ _________, _________

contro

la "decisione a suo tempo presa dall'Ufficio giuridico della circolazione di emettere un decreto di abbandono per la contravvenzione elevata nei confronti del sig. _________ ",

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2002 in territorio di _________:

                                         "alla guida del motoveicolo TI _________, eseguiva una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli fermi e collideva con una vettura che irregolarmente stava svoltando a sinistra";

                                         che un ricorso presentato da _________ _________ il _________ 2003 contro tale risoluzione è stato parzialmente accolto da questo giudice con sentenza del _________ 2003, nel senso che la multa inflittagli è stata ridotta a fr. 60.–;

                                         che _________ _________ insorge ora, con ricorso del _________ 2003, contro la "decisione a suo tempo presa dall'Ufficio giuridico della circolazione di emettere un decreto di abbandono per la contravvenzione elevata nei confronti del sig. _________ ", chiedendo "di voler esaminare la situazione e, indipendentemente dal fatto che al Sig. _________ venga inflitta o no una contravvenzione, giudicare se e in che misura egli abbia contravvenuto alla legge sulla circolazione";

                                         che non sono state chieste osservazioni alla Sezione della circolazione;

e considerato                     in diritto:

                                         che per l'art. 4 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr; RL 3.3.3.4), contro la decisione della prima istanza il denunciato può ricorrere alla Pretura penale; il ricorso dev'essere presentato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata (art. 4 cpv. 2 LPContr);

                                         che in concreto il ricorrente non impugna una decisione di condanna emanata nei suoi confronti, ma – come si è detto – una non meglio precisata "decisione a suo tempo presa dall'Ufficio giuridico della circolazione di emettere un decreto di abbandono per la contravvenzione elevata nei confronti del sig. _________ " (ricorso, pag. 2 in alto);

                                         che l'insorgente non è dunque "denunciato" nel senso della predetta disposizione e non è legittimato perciò a ricorrere contro l'abbandono del procedimento avviato nei confronti di terzi;

                                         che il ricorso si rivela quindi già per questo motivo irricevibile;

                                         che, presentato il _________ 2003, il gravame sarebbe per altro manifestamente tardivo, ove appena si consideri come l'insorgente – stando alle sue stesse affermazioni – ha avuto conoscenza dell'abbandono del procedimento nei confronti del signor _________ prima ancora di ricorrere, il _________ 2003, contro la multa inflittagli dalla Sezione della circolazione (cfr. in particolare la lettera _________ 2003 dell'insorgente e l'allegata sentenza _________ 2003 di questo giudice, pag. 3 in alto);

                                         che anche volendo per avventura entrare nel merito delle doglianze ricorsuali, giovi rammentare come non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione;

                                         che tale compito incombe semmai al giudice civile – non vincolato da un proscioglimento penale o da un abbandono (cfr. l'art. 112 CPC) – eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive assicurazioni;

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza del ricorrente;

                                         che si giustifica nondimeno, data la particolarità della fattispecie, di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese;

per questi motivi,                richiamato l'art. 4 cpv. 1 e 2 LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è irricevibile.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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