Incarto n. 30.2003.283/pg 23395/002
Bellinzona 29 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere _________ _________ per statuire sul ricorso _________ 2003 presentato da
_________ _________ _________, _________,
(rappresentato dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione _________ 2003, n° _________ /_________, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a _________ _________ _________ una multa di fr. 560.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"alla guida della vettura TI _________ circolava nell'abitato di _________ ad una velocità punibile di almeno 80 Km/h dove esiste la limitazione a 50 km/h."
Fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.1 lit.a ONC e 22 cpv.1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ _________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
considerato in diritto
1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
2. 2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del _________ 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
· le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
· i delitti previsti dalla LCStr;
· le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr 26.10.1985).
L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei limiti di velocità, il conducente, che in abitato supera di 25 km/h o più la
velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione
grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di
un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).
3. 3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver
circolato ad una velocità punibile di almeno 80 km/h superando quindi di almeno 30 km/h il limite di 50 km/h ivi vigente. Alla luce della
giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente
considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della
predetta legislazione.
Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.
Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione effettuata è o meno corretta.
3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi al Ministero pubblico.
Per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1 La decisione _________ 2003 n° _________ /_________ del Dipartimento Istituzioni è
annullata.
1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, _________ _________ _________, _________ Avv. _________ _________, _________, Ministero pubblico, Lugano
Il presidente: Il cancelliere: