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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.09.2003 30.2003.238

29. September 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·924 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.238/AMM 19871/003

Bellinzona 29 settembre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'_________  _________ 2003 presentato da

_________  _________ _________, _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________)

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del _________ _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ _________ 2003, ha inflitto ad _________ _________ _________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il _________ _________ 2003 in territorio di _________:

                                         "alla guida della vettura TI _________, dopo essersi fermato ad uno 'stop', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;

                                         che _________ _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'_________  _________ 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del _________ _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda del ricorrente intesa all'assunzione di nuove prove (richiamo di non meglio precisati documenti, interrogatorio personale, audizione testimoniale di _________ _________ e _________ _________, perizia, sopralluogo) non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e le prove offerte non apparendo quindi suscettibili d'influire sull'esito del procedimento;

                                         che l'interessato non spiega del resto in che modo le prove offerte sarebbero di rilievo ai fini del giudizio, sicché la domanda appare finanche irricevibile;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione dopo un segnale di "stop" ed essersi scontrato con un autoveicolo avente la precedenza;

                                         che il ricorso si esaurisce nelle seguenti censure:

                                         "Dal rapporto di Polizia non risulta che vi sono state delle infrazioni della circolazione, da parte del ricorrente.

                                         L'incidente è stato provocato dal signor _________ _________ che viaggiava a forte velocità e sotto l'influsso di alcool.

                                         Da quanto è indicato nel rapporto non vi sono delle colpe a carico del ricorrente";

                                         che non giova tuttavia al ricorrente prevalersi di colpe dell'altro conducente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che del resto, contrariamente al parere espresso dall'insorgente, nulla agli atti consente di ravvisare una qualsiasi velocità eccessiva del veicolo prioritario, al conducente di quest'ultimo potendo essere tutt'al più imputata la circolazione in stato d'ebrietà;

                                         che, comunque sia, né l'inidoneità alla guida né l'eventuale velocità eccessiva dell'altro protagonista esimevano il ricorrente dall'obbligo di rispettare a sua volta le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;

                                         che, al riguardo, l'interessato ha ammesso di non avere visto il veicolo prioritario per non avere affatto controllato il traffico proveniente da sinistra ("guardavo alla mia destra e poi ripartivo"); ciò, poiché "fino a qualche giorno orsono, a causa dei lavori le vetture non provenivano da nord" (verbale d'interrogatorio del _________ _________ 2003, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto);

                                         che, in siffatte evenienze, non si vede come il ricorrente possa ragionevolmente escludere di avere commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, a prescindere dalle colpe dell'altro protagonista;

                                         che la multa inflitta è, per altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

–         _________ _________ _________ –         – avv. Stefano Zanetti, Bellinzona, – Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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