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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.08.2003 30.2003.233

6. August 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,518 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.233/KRM 19919/002

Bellinzona 6 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 10 luglio 2003 presentato da

_________  _________,  domiciliata a _________, _________, difesa da: Avv. _________ _________, _________ _________,

contro

la decisione _________ 2003 n. _________ /_________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Il _________ 2003, alle 13.10, sulla strada cantonale in territorio di _________ si è verificato un infortunio della circolazione con soli danni materiali, che ha coinvolto i seguenti protagonisti:

                                         - _________ _________, al volante di _________ _________ targata TI _________, e

                                         - _________ _________, al volante di una _________ _________ targata _________ _________.

                                 B.     La polizia cantonale, in un rapporto _________ 2003 ha così ricostruito la dinamica dell'infortunio:

                                         "_________ circolava sulla strada che da _________ sale ad _________.

                                         Giunto al _________ per _________, nell'affrontare una curva a gomito piegante a sinistra, la sua vettura veniva urtata dal veicolo guidato dalla _________ che giungeva da _________.

                                         L'urto è avvenuto fra la parte anteriore del veicolo _________ contro la fiancata sinistra della vettura _________. Va precisato che la _________ ha dichiarato che era sua intenzione raggiungere _________ e di aver frenato bruscamente poiché a suo avviso, Goi nell'effettuare il tornante, si è spostato verso il centro tagliando così la curva."

                                 C.     Invitata ad esprimersi in merito alle risultanze istruttorie, in uno scritto  _________ _________ 2003, _________ _________ ha escluso ogni sua responsabilità penale nell'incidente, che sarebbe da ascrivere esclusivamente al protagonista _________, il quale avrebbe tagliato la curva. La ricorrente contesta altresì l'opinione dell'altro protagonista secondo la quale sarebbe stata sua intenzione svoltare a sinistra verso la strada che proprio al centro della curva in parola si diparte verso _________.

                                         Con decisione _________ 2003 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, ha nondimeno inflitto all'interessata una multa di fr. 300.- , addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 70.-.

                                 D.     _________ _________ è insorta contro la predetta decisione con ricorso del _________ 2003 e complemento _________ 2003, nel quale postula l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni _________ 2003 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e la risoluzione impugnata confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     La ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice disponga un sopralluogo e senta i testimoni _________ _________ e _________ _________. Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie le prove chieste dalla ricorrente non appaiono suscettibili d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo chiari e completi. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

                                 3.     La Sezione della circolazione ha giustificato la multa inflitta alla ricorrente con i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura _________ _________ s'inoltrava in un'intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con quest'ultimo."

                                         e ha considerato che:

                                         "L'infrazione è chiaramente documentata dal rapporto di polizia sull'incidente e che le osservazioni del _________._________.2003 non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale."

                                         La decisione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.

                                 4.     La ricorrente si duole dapprima del fatto che in loco non vi era alcuna demarcazione orizzontale, poiché il manto stradale era appena stato rifatto, ciò che le avrebbe causato non poche difficoltà nel comprendere che per proseguire la sua corsa doveva affrontare una curva piegante a destra.

                                         Ribadisce poi che "l'intera responsabilità dell'incidente va ascritta al conducente _________, il quale nell'affrontare la curva per lui piegante verso sinistra, si è eccessivamente spostato verso il centro della carreggiata, impedendo in tal guisa un corretto incrocio. La manovra posta in atto dal conducente _________, il quale ha "tagliato" la curva, ha di fatto impedito alla ricorrente di porre in atto una tempestiva reazione, considerato che la presenza della vettura _________ _________ è stata percepita dalla ricorrente solamente all'ultimo momento."

                                 5.     Per l'art. 36 cpv. 2 LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra, ritenuto che i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra.

                                         Come conseguenza prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr).

                                         Chiunque contravviene a tali norme è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr).

                                 6.     Avantutto si rileva che l'assenza di demarcazione orizzontale nel punto della collisione può effettivamente creare difficoltà a chi proviene da Intragna e non è cognito dei luoghi, poiché la strada che si diparte verso _________ è decisamente più larga di quella che dopo la curva scende verso _________, che non è visibile se non all'ultimissimo momento (con la demarcazione orizzontale la situazione migliora, ma è comunque pericolosa e sarebbe opportuna la posa di un indicatore di direzione avanzato, segnale n. 4.37 OSStr).

                                         In concreto la citata mancanza non è tuttavia rilevante per il giudizio, come si può desumere dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente stessa alla polizia:

                                         "Giunta in prossimità del bivio per _________, poco prima di un'abitazione posta sulla destra, rallentavo per poter leggere i cartelli stradali posti all'altezza del bivio. Dopo aver guardato il cartello, capivo che per raggiungere _________ dovevo effettuare una curva piegante verso destra.

                                         Quindi proseguivo e percorsi alcuni metri, notavo che da _________ stava arrivando una vettura.

                                         Tale veicolo, nell'effettuare il tornante piegante verso la sua sinistra, si spostava verso il centro della strada, "tagliando" così la curva.

                                         Da parte mia, alla vista di tale vettura, azionavo prontamente i freni. Malgrado ciò non riuscivo a fermarmi ed entravo in collisione con la vettura che giungeva da _________."

                                         (cfr. verbale di interrogatorio _________ 2003 pag. 1 e seg.).

                                         Da questa dichiarazione si evince che la _________ era perfettamente al corrente, prima si scorgere il veicolo del protagonista _________, che si stava avvicinando ad un'intersezione e che la strada che intendeva seguire effettuava una curva a destra.

                                         Se ora si analizza lo schizzo allegato al rapporto di polizia si rileva che la collisione è avvenuta al centro dell'intersezione dopo una frenata della _________ di 10 metri (cfr. tracce di frenata) e che dopo l'urto il veicolo _________, colpito nel mezzo della fiancata sinistra, si è spostato di ca. 1 metro.

                                         Ciò significa che la collisione si è verifica in un punto nel quale la ricorrente in condizioni normali già doveva aver iniziato la curva.

                                         Da queste circostanze si desume che la _________ si è avvicinata all'intersezione ad una velocità tale che non le avrebbe permesso né di svoltare correttamente, né di evitare l'urto anche nell'ipotesi in cui l'altro protagonista avesse tenuto completamente la sua destra. In pratica teneva una velocità come se volesse proseguire in modo rettilineo.

                                         Con ciò ella ha leso la precedenza del protagonista _________, il quale anche se avesse "tagliato" la curva non sarebbe l'unico responsabile dell'infortunio.

                                         Una sua eventuale concolpa non deve qui essere disaminata, perché in materia contravvenzionale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Tale questione, semmai, andrebbe risolta dal giudice civile qualora insorgesse una controversia riguardo alla suddivisione, fra le parti, della responsabilità per il pregiudizio cagionato dall'incidente.

                                 7.     In simili evenienze questo giudice giunge al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli, il che giustifica la condanna inflittale dal Dipartimento senza che sia necessario esperire il sopralluogo richiesto dall'interessata. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso _________ 2003 è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino, _________ _________, _________, Avv. _________ _________, _________ _________,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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