Incarto n. 30.2003.228/AMM 17591/009
Bellinzona 5 settembre 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso _________ 2003 presentato da
_________ _________, _________ (difeso dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 1000.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 90.–, per i seguenti fatti accertati il 3 marzo 2003 in territorio di _________:
"alla guida del veicolo TI _________, circolando nell'abitato di _________ ad una velocità dichiarata di circa 60 km/h ove il limite di 50 km/h perdeva la padronanza di guida, sbandava a sinistra della linea di sicurezza cozzando contro il muro, ritornava a destra (intersecando nuovamente la linea di sicurezza) dove saliva sul marciapiede e poi si riportava ancora a sinistra arrestandosi di traverso sulla corsia di contromano il tutto dopo 137 metri. Inoltre la vettura aveva un copertone privo di sufficienti rilievi antiscivolanti";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 31 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 1 e 2, 90 n. 1 e 93 n. 2 LCS; 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 ONC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, una congrua riduzione della multa;
che in uno scritto del _________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per avere circolato a una velocità eccessiva (60 km/h in abitato in luogo dei 50 km/h prescritti), avere perso la padronanza di guida sbandando, oltrepassando la linea di sicurezza, cozzando contro un muro, salendo sul marciapiede e arrestandosi di traverso sulla corsia di contromano, così come per avere circolato con un copertone privo di sufficienti rilievi antiscivolanti;
che il ricorrente nega ogni sua responsabilità nel sinistro, da ricondurre per vero all'imprevedibile cedimento strutturale del braccio di una sospensione (ricorso, punto 3);
che, sempre stando all'insorgente, l'insufficiente rilievo di un copertone non gli è imputabile, avendo egli "regolarmente e con diligenza fatto eseguire tutti i controlli e servizi alla sua autovettura", l'ultima volta "poco tempo prima dell'incidente" (ricorso, punto 4);
che, riguardo alla velocità, l'interessato adombra invero un possibile lieve superamento del limite di 50 km/h, ma sottolinea come ciò non sia stato all'origine del sinistro e rileva di avere "sempre cercato di condurre alla velocità prescritta, controllando regolarmente il contatore di velocità sul veicolo" (ricorso, punto 5);
che il ricorrente ne conclude per l'annullamento della decisione impugnata o, se non altro, per una multa adeguata all'eventuale lieve eccesso di velocità;
che da un rapporto allestito il _________ 2003 dal TCS si evince come "il braccio oscillante è spezzato, l'esame della superficie di rottura permette di dedurre [una] traccia di iniziale rottura da fatica (solitamente innescata da difetti di fabbricazione o di materiale), rottura violenta della sezione restante. Il cedimento su strada di tale parte può portare alla perdita di padroneggiamento del veicolo" (doc. E allegato al ricorso);
che in un rapporto del _________ 2003 l'ing. _________ _________, preso atto delle conclusioni del TCS, ha precisato come "le cause del sinistro sono sicuramente ed unicamente da ascrivere alla rottura alla fatica del 'braccio oscillante", soggiungendo come la velocità del veicolo – da egli valutata in "circa 74 km/h cui va dedotta la tolleranza d'uso" – non è "causa diretta dell'incidente" (doc. M allegato al ricorso);
che, in siffatte evenienze, questo giudice non può giungere al convincimento di come la perdita di padronanza del veicolo e il successivo incidente siano in qualche modo imputabili all'interessato;
che dal fascicolo processuale non emerge altresì nessun elemento atto a concludere che il ricorrente avrebbe potuto o dovuto individuare un possibile difetto della sospensione prima del sinistro;
che l'interessato deve pertanto essere prosciolto dai relativi addebiti;
che le argomentazioni ricorsuali non bastano per converso a esimere il ricorrente da una sanzione per avere circolato con uno pneumatico sprovvisto di sufficiente rilievo, tale difetto essendo senz'altro presente – e riconoscibile – prima della partenza;
che giovi al riguardo rilevare come le contravvenzioni alle norme della circolazione siano punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 100 n. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che le valutazioni dell'ing. _________ sulla velocità iniziale del veicolo (doc. M allegato al ricorso, punto 3), inducono altresì questo giudice a ritenere come il ricorrente circolasse – dedotta la tolleranza – perlomeno alla velocità ravvisata dall'autorità di primo grado di 60 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti (cfr. rapporto di constatazione dell'incidente, pag. 1);
che, ciò posto, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS _________._________) commina, per la guida di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, una sanzione pecuniaria di fr. 100.– e, per un eccesso di velocità in abitato da 6 a 10 km/h, una multa di fr. 120.–;
che, non ravvisandosi altre infrazioni dell'interessato alle norme della circolazione, si giustifica in ultima analisi di ridurre la multa inflittagli a fr. 220.–, di adeguare secondo i parametri usuali la tassa di giustizia a fr. 60.– e le spese a fr. 20.–, come pure di rinunciare al prelievo degli oneri dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 31 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 1 e 2, 90 n. 1 e 93 n. 2 LCS; 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ _________ è inflitta una multa di fr. 220.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).