Incarto n. 30.2003.218/AMM 19268/001
Bellinzona 29 agosto 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 24 giugno 2003 presentato da
____________ ____________, ____________
contro
la decisione n. ____________ /____________ del ____________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,
viste le osservazioni del 2 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 giugno 2003, ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti avvenuti il 26 febbraio 2003 in territorio di ____________:
"alla guida della vettura ____________, nell'eseguire una manovra di retromarcia urtava alcuni scooter danneggiandone uno. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 n. 1 e 92 cpv. 1 LCS; 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 e 56 cpv. 4 ONC;
che ____________ ____________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 24 giugno 2003 in cui conclude perché "le responsabilità vengano ripartite con equità";
che nelle sue osservazioni del 2 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che il ricorrente chiede, contestualmente al gravame, di prendere visione del rapporto di polizia;
che il fascicolo processuale inerente alle infrazioni commesse dall'interessato è sempre stato liberamente consultabile dal medesimo, prima davanti alla Sezione della circolazione e – dal 4 luglio 2003 – presso la Pretura penale a ____________;
che, ciò posto, non incombeva certo a questo giudice invitare il ricorrente a esaminare l'incarto, ma spettava semmai a quest'ultimo – qualora l'avesse ritenuto opportuno – attivarsi per consultare gli atti;
che nulla impedisce del resto all'insorgente di esaminare gli atti che lo riguardano anche dopo l'emanazione dell'attuale giudizio;
che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per avere "alla guida della vettura ____________, nell'eseguire una manovra di retromarcia urta[to] alcuni scooter danneggiandone uno. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge";
che tale decisione poggia sui seguenti accertamenti di polizia (v. rapporto del 20 marzo 2003, pag. 4):
"Il protagonista Neri, dopo aver terminato la lezione presso la scuola media di ____________, raggiungeva il parcheggio della scuola per recuperare la sua vettura. Giunto sul posto il ____________ poteva costatare che diversi scooter parcheggiati dietro la sua vettura gli impedivano di lasciare il parcheggio. Il ____________, visto che questo fatto non accadeva per la prima volta, decideva lo stesso di fare retromarcia urtando volontariamente gli scooter con la parte posteriore della vettura. Fra questi vi era anche quello del ____________, che a causa dell'urto riportava dei danni a tutta la carenatura.
Il ____________ laciava quindi il luogo senza preoccuparsi del danno causato. […]";
che il ricorso si esaurisce nelle seguenti argomentazioni:
"come espresso nella mia lettera del 22.5.'03 ribadisco che i motivi della contravvenzione indicati nella vostra risoluzione non corrispondono a quanto accaduto, essendone invece una interpretazione parziale e incorretta. La dicitura 'nell'eseguire una manovra di retromarcia ecc.' non descrive la situazione quale si è svolta.
Pure lo scopo del mio scritto del 22.5.'03 mi sembra sia stato travisato: esso infatti non era finalizzato ad ottenere 'un abbandono del procedimento contravvenzionale' quanto piuttosto a che le responsabilità vengano ripartite con equità. Mi auguro infatti che gli estensori del rapporto di polizia (giunti sul posto, ripeto, il giorno dopo l'accaduto) abbiano 'chiaramente documentato' pure le infrazioni degli scooteristi, corresponsabili dell'accaduto e non mere vittime di una mia manovra sbagliata. A questo punto chiedo mi vengano comunicate le misure adottate nei confronti degli scooteristi";
che l'insorgente, pur dolendosi di come la fattispecie descritta nella decisione impugnata non corrisponda all'accaduto, non spende una parola nel ricorso per spiegare come si siano svolti i fatti secondo il suo punto di vista;
che il lamentato accertamento carente dell'infrazione non consente quindi di sovvertire la decisione impugnata, al ricorrente incombendo quanto meno l'onere di indicare concretamente la dinamica della collisione fra la sua vettura e gli scooter, così come il motivo per cui egli avrebbe abbandonato il luogo del sinistro senza avvertire chicchessia;
che dopo aver rifiutato di rispondere alle domande postegli dalla polizia all'interrogatorio del 27 febbraio 2003, l'insorgente – nelle già evocate osservazioni del 22 maggio 2003 al rapporto di contravvenzione – ha per di più riconosciuto come:
"– gli scooter, appartenenti ad allievi della scuola di diploma adiacente alla scuola media dove insegno, erano tutti posteggiati abusivamente in quanto il posto loro assegnato si trova altrove; il posteggio dove è avvenuto il fatto è invece riservato alle sole automobili (non è segnato perché vi si lascino degli scooter) e praticamente occupato solo dai docenti della scuola media
– non solo: gli scooter erano posti in modo tale da rendere impossibile l'uscita in retromarcia dal mio posteggio, con doppio spregio delle regole, dunque, che non possono non essere ovvie a studenti di 16–18 anni
– il leggero colpo dato con la mia macchina agli scooter è stato pertanto del tutto volontario, inteso quale ammonimento per l'ovvia infrazione nonché pressante invito a che la cosa non avesse più a ripetersi
– […]"
che l'insorgente non contesta in definitiva di aver commesso le infrazioni rimproverategli dalla Sezione della circolazione – ammette anzi di aver deliberatamente urtato gli scooter con la propria vettura – né fa valere ragioni che inducano a discostarsi dalla decisione impugnata;
che neppure giova al ricorrente adombrare eventuali responsabilità dei conducenti degli scooter posteggiati, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che, per il resto, le giustificazioni addotte dall'insorgente non sono tali da sminuire la gravità oggettiva delle infrazioni da egli perpetrate alle norme della circolazione stradale, tanto meno se si considera che la collisione con gli scooter è stata intenzionale ed era suscettibile di recare notevoli danni materiali ai veicoli coinvolti;
che la multa inflitta risulta in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 n. 1 e 92 cpv. 1 LCS; 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 e 56 cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– ____________ ____________, ____________, – Sezione della circolazione, ____________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).