Incarto n. 30.2003.211/pg 653/104
Bellinzona 31 luglio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 12 giugno 2003 presentato
contro
la decisione __________ 2003 n° __________/__________ emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________, nei confronti di __________ __________, domiciliata a __________, __________ __________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
A. Il 12 giugno 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 6 giugno 2003 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 20.-, oltre che fr. 20.- di tassa di giustizia e fr. 10.- di spese, per non aver notificato, entro il termine previsto dalla legge, la cessazione del rapporto di impiego di un dipendente straniero.
B. In data 23 giugno 2003 questa Autorità ha chiesto allo scrivente di trasmettere, entro il termine perentorio di 5 giorni, la procura mediante la quale poteva ricorrere a nome e per conto del contravventore, con la comminatoria che, trascorso infruttoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
C. Il termine indicato è scaduto infruttuosamente e di conseguenza il ricorso è irricevibile.
D. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 12 giugno 2003 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico di __________ __________.
3. Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________, __________ __________, __________, __________ __________, __________,
Il presidente: Il cancelliere: