Incarto n. 30.2003.201/pg 15349/001
Bellinzona 21 luglio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 5 giugno 2003 presentato da
__________ __________, __________ __________,
contro
la decisione 16 maggio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il 5 giugno 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 16 maggio 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 250.-, oltre che fr. 60.- di tassa di giustizia e fr. 20.- di spese, per non aver osservato un segnale luminoso alla guida del veicolo targato __________.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 19 maggio 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 4,7,15 LPContr,
pronuncia: 1. Il ricorso 5 giugno 2003 inoltrato da __________, __________ __________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, __________, __________,
Il presidente: Il cancelliere: