Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.08.2003 30.2003.200

25. August 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·919 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.200/AMM 16144/006

Bellinzona 25 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 4 giugno 2003 presentato da

____________  ____________, ____________

contro

la decisione n. ____________ del ____________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,

viste                                  le osservazioni del 16 giugno 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 23 maggio 2003, ha inflitto a ____________ una multa di fr. 150.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 18 aprile 2003 in territorio di Camorino:

                                         "ha circolato su sedime autostradale con il veicolo ____________ sprovvisto della vignetta per l'anno in corso. Inoltre il veicolo aveva i fanali posteriori non conformi alle prescrizioni (verniciata di nero). […] nell'applicazione della multa si sono tenute in debita considerazione le osservazioni del 30.4.2003";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 73 cpv. 5 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 86 cpv. 2 Cost. fed.; 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OUSN;

                                         che ____________ ____________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 giugno 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 16 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere "circolato su sedime autostradale con il veicolo ____________ sprovvisto della vignetta per l'anno in corso. Inoltre il veicolo aveva i fanali posteriori non conformi alle prescrizioni (verniciata di nero). […] nell'applicazione della multa si sono tenute in debita considerazione le osservazioni del 30.4.2003" (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso il 20 aprile 2003 dalla polizia cantonale);

                                         che il ricorso si esaurisce nelle seguenti argomentazioni:

                                         "stando alla vostra risoluzione i fatti sono cambiati dalla prima intimazione:

                                         – '… sprovvisto della vignetta…'

                                         – '… fanali posteriori non conformi…'

                                         io ripeto dicendo che la vignetta l'avevo sul cruscotto siccome non avevo tempo di affrancarla decentemente sul parabrezza; per i fanali posteriori trovo strano che la Sezione della circolazione faccia passare la macchina al collaudo dicendo che non c'è niente di irregolare e poi mi trovo qui a dovervi delle spiegazioni.

                                         Inoltre vorrei chiedervi di farmi avere una copia sulla vostra debita considerazione riguardante le mie osservazioni del 30.04.03";

                                         che, riguardo all'adombrata modifica nella descrizione dei fatti, nell'intimazione di contravvenzione del 20 aprile 2003 all'insorgente era stato prospettato di aver circolato con il proprio veicolo "avente la fanaleria posteriore completamente oscurata in maniera artigianale e non avendo applicata sul parabrezza la vignetta autostradale";

                                         che siffatta descrizione corrisponde, nella sostanza, a quella evocata poc'anzi figurante nel querelato giudizio, sicché la censura non merita ulteriore disamina;

                                         che il ricorrente non può altresì prevalersi di avere sistemato la vignetta "sul cruscotto siccome non avevo tempo di affrancarla decentemente sul parabrezza", ove si consideri come per l'art. 6 cpv. 1 OUSN "il contrassegno dev'essere incollato direttamente sul veicolo", e precisamente – trattandosi di autoveicoli – "sul lato interno del parabrezza (sul bordo sinistro o dietro lo specchietto retrovisivo interno)";

                                         che, riguardo alla verniciatura dei fanali posteriori, invano si cercherebbe nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di desumere che il veicolo sia stato sottoposto a un collaudo in simili condizioni;

                                         che, quand'anche si volesse per avventura dar credito alla tesi ricorsuale, l'eventuale buona fede dell'interessato non potrebbe comunque sia giovargli, le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale essendo per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);

                                         che sulla richiesta di "una copia sulla vostra debita considerazione riguardante le mie osservazioni del 30.04.03" (ricorso, in basso), tale "debita considerazione" concerne l'applicazione della pena e non risulta su alcun supporto suscettibile di riproduzione cartacea;

                                         che, per il resto, il ricorrente non nega di aver perpetrato le infrazioni rimproverategli dalla Sezione della circolazione, né fa valere ragioni che inducano a discostarsi dalla decisione impugnata;

                                         che l'entità della multa, per finire, è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso – infondato in ogni suo punto – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,                visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 73 cpv. 5 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 86 cpv. 2 Cost. fed.; 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OUSN; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– ____________ ____________, ____________, – Sezione della circolazione, ____________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

30.2003.200 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.08.2003 30.2003.200 — Swissrulings