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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.08.2003 30.2003.191

21. August 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,070 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.191/AMM 15344/004

Bellinzona 21 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 maggio 2003 presentato da

__________   __________, __________

contro

la decisione n. __________  /__________  del __________  2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 10 giugno 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 maggio 2003, ha inflitto a __________  __________  una multa di fr. 350.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 19 marzo 2003 in territorio di __________:

                                         "alla guida della vettura __________  s'inoltrava in un'area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza ad un velocipede sopraggiungente da sinistra collidendo conseguentemente con lo stesso […]

                                         nell'applicazione della multa si sono tenute in debita considerazione le osservazioni del 24.3.2003";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;

                                         che __________  __________  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 maggio 2003 in cui conclude per la commutazione della multa in ammonimento o, in subordine, per la riduzione della medesima a un importo non superiore a fr. 100.–, con conseguente riforma del giudizio sugli oneri processuali;

                                         che nelle sue osservazioni del 10 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda del ricorrente intesa a essere sentito nel corso di un dibattimento non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e l'audizione personale dell'interessato non apparendo quindi suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; in relazione con il segnale "Area con percorso rotatorio obbligato", il segnale "Dare precedenza" indica al conducente che deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria (art. 24 cpv. 4 ultima frase OSS);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi inoltrato in un'area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza a un ciclista proveniente da sinistra collidendo con il medesimo;

                                         che dal rapporto di polizia del 21 marzo 2003 emerge quanto segue (pag. 4):

                                         "__________  circolava su viale __________  a __________  ad una velocità dichiarata di 50 km/h, proveniva da via __________  ed era diretto su viale  __________. Giunto all'altezza dell'intersezione a percorso rotatorio, lasciava decelerare la sua autovettura, guardava alla sua sinistra dove vedeva una vettura ferma al dare precedenza di via __________. Si immetteva quindi nella rotonda senza accorgersi che in essa era già presente il __________  alla guida del suo velocipede. Inevitabile l'urto che è avvenuto tra la parte destra della bicicletta e la parte anteriore dell'autovettura.

                                          […]"

                                         che il ricorrente non contesta in sostanza i predetti accertamenti di polizia, ma chiede di commutare la multa in ammonimento o – se non altro – di rivalutarne l'entità, in considerazione delle circostanze seguenti (ricorso, pag. 1 verso il basso):

                                         ▪   Senza l'azione del ciclista che si è immesso in una traiettoria poco visibile mi sarei fermato due metri prima e non ci sarebbe stato contatto;

                                         ▪   La velocità, da sola, non costituiva messa in pericolo oggettiva (il passo d'uomo come richiesto della giurisprudenza del TF nelle rotonde);

                                         ▪   L'entità della multa è uguale a chi, sicuramente non per negligenza ma con intenzionalità, circola a 75 km/h nel limite di 50 km/h (ossia ad una velocità superiore del 50% al massimo consentito);

                                         ▪   È la prima sanzione della mia vita in qualsiasi campo della vita quotidiana, compresa la circolazione stradale;

                                         che nella misura in cui adombra eventuali responsabilità del ciclista il ricorso si palesa d'acchito inconsistente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che, per il resto, le giustificazioni addotte dall'insorgente non sono tali da sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione da egli perpetrata alle norme della circolazione stradale, suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, di recare danni materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità fisica delle persone coinvolte;

                                         che ciò vale a maggior ragione ove si consideri come il ricorrente ammette di non essersi avveduto – prima dell'urto – del ciclista che si trovava davanti alla sua vettura (verbale d'interrogatorio del 19 marzo 2003, pag. 1 verso il basso), e questo di giorno, senza precipitazioni e con fondo stradale asciutto (rapporto di polizia citato, pag. 1 in fondo);

                                         che la multa inflitta risulta in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente e all'assenza di precedenti, come pure contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– __________  __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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