Incarto n. 30.2003.185/KRM 14313/009
Bellinzona 4 luglio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 23 maggio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________, __________, rappr. da: __________ - __________, __________,
contro
la decisione __________ 2003 (ris. n. __________ /__________) emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il 23 maggio 2003 la __________ - __________ di __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 9 maggio 2003 con cui la Sezione della circolazione ha inflitto al signor __________ __________ una multa di fr. 400.- per aver circolato il 21 febbraio 2003 a __________ con l'autoarticolato targato __________ - (_) __________ sovraccarico.
L'allegato era redatto in lingua tedesca.
B. In data 30 maggio 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"in possesso del suo scritto citato a margine vi comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:
art. 4 3 Il ricorso deve contenere:
a) la menzione della decisione impugnata;
b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
c) una breve motivazione;
d) le conclusioni.
Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.
art. 5 1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
art. 5 2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento."
Inoltre è stato fatto rilevare che era necessaria una procura per ricorrere a nome del signor __________ e che l'allegato doveva essere sottoscritto da persona abilitata a rappresentare la __________ - __________.
E' pertanto stato assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, munito di procura e sottoscritto da chi deteneva il diritto di firma, con la comminatoria che il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile in caso di decorso infruttuoso del termine.
C. Il 7 giugno 2003 la __________ - __________ ha presentato un nuovo scritto in lingua tedesca, firmato dal signor __________ __________, il quale tuttavia ha solo diritto di firma collettiva.
D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, __________ __________, __________, __________ - __________, __________,
Il presidente: La segretaria: